Corte costituzionale

Ordinanza n. 60/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/01/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1595 del codice

civile, promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1980 dal Tribunale

di Asti, iscritta al n. 579 del registro ordinanze 1980 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 298 dell'anno 1980;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui il locatore aveva

richiesto al cessionario di azienda il rilascio di un immobile in

virtù di sentenza ottenuta nei confronti del conduttore-cedente, il

Tribunale di Asti ha sollevato, con ordinanza emessa il 30 aprile

1980, in relazione all'art. 24 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1595 del codice civile, nella

parte in cui prevede che la sentenza pronunciata tra locatore e

conduttore abbia effetto anche contro il subconduttore, cui è

assimilabile il cessionario;

che è intervenuta l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza

del Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione

venga dichiarata infondata;

Considerato che l'art. 1595 del codice civile costituisce

applicazione del generale principio resoluto iure dantis resolvitur

et ius accipientis, dal quale consegue l'impossibilità per il

subconduttore di far valere verso il locatore un autonomo diritto;

che nel giudizio di risoluzione tra locatore e conduttore

l'avente causa di quest'ultimo vanta esclusivamente un interesse

volto ad evitare il pregiudizio che gli deriverebbe dalla risoluzione

di un rapporto del quale non è, peraltro, parte;

che, quindi, la partecipazione soltanto eventuale del

subconduttore a detto giudizio non vulnera l'art. 24 della

Costituzione, anche in considerazione della tutela in ogni caso

garantitagli dalla norma nei confronti del sublocatore ed

ulteriormente rafforzata dagli obblighi a carico di quest'ultimo

posti dall'art. 5 della legge 27 gennaio 1963, n. 19 ("Tutela

giuridica dell'avviamento commerciale"), per l'ipotesi di cessione

del contratto o di sublocazione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1595 del codice civile, sollevata, in

riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale di Asti con

l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:60 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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