Art. 6 — Indennizzo per espropriazione

In caso di espropriazione per pubblica utilita', il conduttore puo' avvalersi delle norme di cui agli articoli 27 e 54 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, per fare valere il diritto al compenso spettantegli in virtu' del precedente articolo 4. Sull'indennita' di esproprio il diritto del conduttore al compenso di cui all'articolo 4 viene soddisfatto nei limiti e secondo i criteri stabiliti dallo stesso articolo. Nel corso del giudizio di cui al comma precedente l'autorita' giudiziaria puo' disporre a favore del locatore espropriato, con ordinanza costituente titolo esecutivo, il pagamento di un acconto sull'indennita' di espropriazione.

Testo vigente dal 4 febbraio 1963

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 126/1988

    Questione infondata
    2 febbraio 1988

    In caso di espropriazione per p.u. di immobili urbani adibiti ad attivita` commerciale o artigiana, il diritto del conduttore al compenso per la perdita dell'avviamento puo` essere soddisfatto solo se e nella misura in cui il valore di avviamento determini un incremento dell'indennita` di esproprio spettante al locatore, dovendo, percio`, escludersi la possibilita` di decurtazione, a favore del conduttore, dell'indennita` di espropriazione correlata al valore del bene considerato nella sua consistenza materiale. Ne` vale invocare il raffronto con la speciale disciplina prevista (art. 17, L.n. 865 del 1971) per l'ipotesi di conduzione di terreni agricoli, che il legislatore ha inteso differenziare rispetto a quelle relative ad altre categorie di beni suscettibili di esproprio. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 42, comma terzo, e 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 6, L. 27 gennaio 1963 n. 19, interpretato nel senso che il diritto del conduttore al compenso per la perdita dell'avviamento possa essere fatto valere sull'indennita` corrisposta all'espropriato anche se a costui non derivi alcuna utilita` dall'avviamento stesso per effetto dell'intervenuta espropriazione).

    Art. 6 Tutela giuridica dell'avviamento commerciale · Art. 42 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-01-27;19~art6 · fonte del testo

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