Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 332/1988

    Ha colpito questo articolo
    24 marzo 1988

    Le ragioni di tutela del posto di lavoro della lavoratrice madre debbono valere sia nel caso di filiazione naturale sia in quello di affidamento preadottivo, e, di conseguenza, identica disciplina, sotto il profilo economico, deve essere prevista nel caso in cui la lavoratrice, durante il periodo in cui ne e` vietato il licenziamento, intenda dimettersi per meglio accudire al minore. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3, 30, 31 e 37 Cost. - l'art. 12, L. 30 dicembre 1971 n. 1204, nella parte in cui non prevede che il diritto della lavoratrice a percepire, nel caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo di divieto di licenziamento stabilito dal precedente art. 2, le indennita` stabilite da disposizioni legislative e contrattuali per il caso di licenziamento, si applichi anche alla lavoratrice affidataria in preadozione che abbia presentato le dimissioni volontarie entro un anno dall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria.

    Art. 17 Tutela delle lavoratrici madri · Art. 7 Tutela delle lavoratrici madri · Art. 15 Tutela delle lavoratrici madri · Art. 4 Tutela delle lavoratrici madri

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 aprile 2001

Confronto con la versione in vigore dal 31 marzo 1988 al 27 aprile 2001. 41 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui e' previsto, a norma del precedente articolo 2, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennita' previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS 26 MARZO 2001, N.151

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1971-12-30;1204~art12 · fonte del testo

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