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[1]Il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, puo' procedere alla notifica delle collezioni o serie di oggetti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico.

[2]Le collezioni e le serie notificate non possono, per qualsiasi titolo, essere smembrate senza l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale.

Testo in vigore dal 8 agosto 1939 al 11 gennaio 2000

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 245/1976

    Questione infondata
    20 dicembre 1976

    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, 12, 24, 27, 28, 31, 32 e 34 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose di interesse artistico o storico); dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della stessa legge, sollevata, in riferimento all'art. 42 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe, dal…

    Art. 42 cost. · Art. 11 Tutela delle cose d'interesse artistico o storico · Art. 12 Tutela delle cose d'interesse artistico o storico · Art. 24 Tutela delle cose d'interesse artistico o storico

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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