Corte costituzionale

Sentenza n. 245/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/12/1976 · relatore Enzo Capolozza

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, 11, 12,

24, 27, 28, 31, 32 e 34 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (Tutela

delle cose di interesse artistico o storico), promosso con ordinanza

emessa il 20 giugno 1974 dal pretore di Firenze, nel procedimento

civile vertente tra Di Frassineto Gerardo e Borga Bettino, iscritta al

n. 391 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 289 del 6 novembre 1974.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1976 il Giudice

relatore Enzo Capalozza;

udito il vice Avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un giudizio civile iniziato dall'acquirente di un

oggetto d'arte (un ventaglio in cornice), che il venditore si era

rifiutato di consegnare a seguito di un decreto del Ministro della

pubblica istruzione, che aveva imposto il vincolo di eccezionale

interesse artistico e storico alla collezione di cui l'oggetto faceva

parte, ai sensi dell'art. 5 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, il

pretore di Firenze, con ordinanza 20 giugno 1974, ha ritenuto rilevante

e non manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale

della suddetta disposizione, nonché degli artt. 11, 12, 24, 27, 28,

31,32 e 34 della stessa legge, in riferimento all'art. 42 della

Costituzione.

Il pretore richiama, anzitutto, la giurisprudenza di questa Corte,

secondo la quale i vincoli alla proprietà che ne annullino o ne

diminuiscano notevolmente il contenuto patrimoniale o questo svuotino

in modo rilevante ed incisivo, equivarrebbero ad esproprio e sarebbero

costituzionalmente illegittimi, quando alla loro imposizione non segua

l'indennizzo di cui all'art. 42, terzo comma, della Costituzione.

Assume, poi, che siffatta limitazione si avrebbe sia nell'art. 5,

che prevede il vincolo, sia negli indicati successivi articoli della

legge, che contengono divieti vari in violazione del medesimo precetto

costituzionale.

Fa, inoltre, presente che l'alienazione dei singoli oggetti che

fanno parte della collezione vincolata sarebbe pressoché impossibile

nella specie, in quanto potrebbe attuarsi solo unitamente all'immobile

monumentale ove sono collocati.

Sulla rilevanza della questione il pretore osserva che, ove il

vincolo dovesse risultare illegittimo, verrebbe meno

l'intrasferibilità dell'oggetto alienato e potrebbe farsi luogo

all'esecuzione del relativo contratto di compravendita.

Dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, la quale chiede che la questione sia dichiarata non fondata,

ponendone in dubbio anche la rilevanza per quanto attiene alle

disposizioni diverse da quella dell'art. 5 della legge n. 1089 del

1939, in base al quale si è disposto il vincolo sul bene di cui si

controverteva nel giudizio di merito.

Dopo aver precisato che la collezione non è indivisibile, potendo

esserne autorizzata l'alienazione parziale, l'Avvocatura osserva che la

qualità di cose d'arte o di beni culturali ha carattere originario e

sostanziale e perciò indipendente dall'imposizione, meramente

dichiarativa, del vincolo.

Il regime particolare previsto dalla legge n. 1089 del 1939

troverebbe poi la sua giustificazione nell'art. 9 Cost. sulla tutela

del patrimonio storico ed artistico della nazione. D'altronde, alla

stregua della giurisprudenza di questa Corte, l'articolo 42 non impone

indennizzo quando la legge regoli in via generale i diritti dominicali

in relazione a determinati beni, al fine di assicurarne la funzione

sociale e di evitare lesioni all'interesse pubblico. Considerato in diritto :

1. - È stata sottoposta alla Corte la seguente questione: se gli

artt. 5, 11, 12, 24, 27, 28, 31, 32 e 34 della legge 1 giugno 1939, n.

1089 (Tutela delle cose di interesse artistico o storico), consentendo

l'assoggettamento della proprietà privata a vincoli che ne annullino o

diminuiscano notevolmente il contenuto patrimoniale, senza indennizzo,

violino l'art. 42 della Costituzione.

2. - Si devono determinare, anzitutto, nell'attuale giudizio di

legittimità, i confini della rilevanza.

Va tenuto presente che la causa di merito era sorta perché il

venditore di un oggetto non l'aveva consegnato all'acquirente, essendo

stato imposto alla collezione, di cui l'oggetto stesso era parte, il

vincolo di eccezionale interesse artistico e storico.

È esatto il rilievo dell'Avvocatura generale dello Stato, secondo

cui la questione va limitata al solo art. 5 della citata legge del

1939, che, in mancanza di apposita autorizzazione, sancisce il divieto

dello smembramento della collezione o serie di oggetti notificata ai

sensi di detto art. 5.

Infatti, per le altre norme manca qualsiasi attestazione sulla

rilevanza; e questa va, comunque, esclusa.

Tali altre norme, invero, non concernono lo smembramento della

collezione (che, concretandosi in una operazione materiale, prescinde

dall'alienazione o da qualsiasi altro negozio), ma riguardano la

demolizione, la rimozione, la modificazione o il restauro delle cose

indicate negli artt. 1 e 2 (artt. 11 e 12); il diritto di prelazione

dello Stato negli acquisti a titolo oneroso di cose e di collezioni

appartenenti a privati (artt. 31, 32 e 34, secondo comma); il divieto

di alienazione non autorizzata sia di singole cose di antichità e

d'arte di cui agli artt. 1 e 2, quando appartengano allo Stato o ad

altro ente o istituto pubblico, sia delle collezioni di proprietà di

enti o istituti legalmente riconosciuti oppure di proprietà privata

(artt. 24, in relazione all'art. 23, 27 e 34, primo comma), nonché di

atti di disposizione o di costituzione in garanzia (art. 28).

3. - Pur così circoscritta, la questione è infondata.

La vigente disciplina legislativa in tema di tutela delle cose di

interesse artistico e storico, da un lato, trova rispondenza nell'art.

9 Cost., dall'altro, non viola l'art. 42 Cost. che prevede un

indennizzo per l'imposizione di vincoli sostanzialmente ablativi: è

costante giurisprudenza di questa Corte che non deve farsi luogo ad

indennizzo allorché i limiti imposti alla proprietà privata,

nell'ambito delle garanzie costituzionali, si riferiscano a modi di

godimento di intere categorie di beni, né quando sia regolata la

situazione che i beni stessi hanno rispetto ad interessi della pubblica

amministrazione, sempreché la legge - come nella specie - abbia per

destinataria la generalità dei soggetti (sentenza n. 6 del 1966;

vedansi pure le sentenze n. 56 del 1968, n. 79 del 1971, n. 9 del 1973,

n. 202 del 1974).

4. - L'art. 5 della legge n. 1089 del 1939, lungi dal menomare il

contenuto patrimoniale degli oggetti facenti parte delle collezioni, è

diretto a garantirne la destinazione unitaria, stante l'eccezionale

valore artistico o storico che gli oggetti stessi rivestono nel loro

complesso e non nella singola individualità di ciascuno di essi.

Deriva da ciò che la previsione dell'autorizzazione ministeriale

richiesta dalla norma censurata per lo smembramento di una collezione

(salvi, si intende, i normali rimedi amministrativi e giurisdizionali)

non può in alcun modo intendersi come una violazione del diritto di

proprietà, cui debba seguire un indennizzo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 11, 12, 24, 27, 28, 31, 32 e 34 della legge 1 giugno 1939,

n. 1089 (Tutela delle cose di interesse artistico o storico);

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 5 della stessa legge, sollevata, in riferimento all'art. 42

della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe, dal pretore di

Firenze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 dicembre 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:245 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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