Nota all'art. 9: La legge 4 luglio 1970, n. 506 (norme relative alla tutela della denominazione di origine del prosciutto di Parma, alla delimitazione del territorio di produzione ed alle caratteristiche del prodotto), all'art. 9 prevede quanto segue: "Chiunque contraffa', altera o comunque fa uso illecito delle marchiature o del sigillo e del contrassegno di cui all'articolo 5 della presente legge, ovvero li usa alterati o contraffatti e' punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100 mila a lire 1 milione".

Testo vigente dal 9 agosto 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-07-24;401~art9 · fonte del testo

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