Art. 17 — Sanzioni relative alla regolarità della produzione animale

L'allevatore che rilascia il certificato di cui all'articolo 4 per suini non allevati ed alimentati conformemente alle prescrizioni di cui al medesimo articolo 4 ovvero a quanto disposto dalla presente legge e' punito con la privazione del potere di certificazione per un periodo da uno a sei mesi. Chiunque falsifica il certificato di cui all'articolo 4 e' punito con la sanzione pecuniaria da lire cinquecentomila a lire dieci milioni. Il macellatore che appone il timbro indelebile su cosce suine non accompagnate dai prescritti certificati e chiunque ne fa uso indebito e' punito con il ritiro del timbro indelebile per un periodo da tre a dodici mesi o con la sanzione pecuniaria da duecentomila a due milioni di lire.

Testo vigente dal 20 febbraio 1990

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-02-13;26~art17 · fonte del testo

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