Art. 16 — Aggravamento delle sanzioni e pubblicazione della sentenza di condanna

Le pene e le sanzioni di cui agli articoli precedenti sono raddoppiate in caso di recidiva o nel caso in cui risulti che i reati siano commessi con riferimento a prosciutti comunque destinati all'esportazione. La sentenza di condanna per i reati previsti dai precedenti articoli e' pubblicata su due giornali a larga diffusione nazionale, di cui uno specializzato o di categoria.

Testo vigente dal 20 febbraio 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-02-13;26~art16 · fonte del testo

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