Art. 18 — Sanzioni per controlli e ispezioni

Qualora impediscano o non consentano i controlli e le ispezioni di cui al precedente articolo 10 sono puniti:

  • a)l'allevatore con la privazione del potere di certificazione per un periodo da uno a tre mesi;
  • b)il macellatore con il ritiro del timbro indelebile per un periodo da uno a tre mesi;
  • c)il produttore con la sospensione della sigillatura per un periodo da uno a tre mesi;
  • d)il commerciante o qualsiasi altro soggetto diverso da quelli indicati alle precedenti lettere a), b), c), con la sanzione pecuniaria da centomila ad un milione di lire. Il produttore soggiace alla stessa sanzione di cui alla lettera c) del precedente comma 1 qualora non provveda alla regolare tenuta dei registri forniti dal consorzio abilitato e alla conservazione dei documenti necessari a dimostrare il rispetto delle disposizioni della presente legge.

Testo vigente dal 20 febbraio 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-02-13;26~art18 · fonte del testo

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