Le imprese produttrici del "Salame di Varzi" - per quanto attiene a tale specifica produzione - sono tenute a consentire ispezioni ai locali di lavorazione nonche' controlli, verifiche, esami, sia delle carni da lavorare o lavorate, sia dei metodi di produzione, sia del prodotto in stagionatura, sia in ordine alla tenuta dei registri e della documentazione necessaria atta a dimostrare che la provenienza, le modalita' e la durata di lavorazione dei salami corrispondano ai requisiti prescritti dalla presente legge. Ai sensi della presente legge si intende per produttore l'impresa che compia tutte le operazioni di lavorazione del "Salame di Varzi", e sia autorizzata secondo le vigenti leggi sanitarie.

Testo vigente dal 9 giugno 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-05-30;224~art7 · fonte del testo

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