Le ditte produttrici del prosciutto veneto berico-euganeo, per quanto attiene a tale specifica produzione, sono sottoposte, da parte degli organi giudiziari e di vigilanza preposti, ad ispezioni dei locali di lavorazione, a controlli e verifiche delle carni da lavorare o lavorate, dei metodi di produzione, nonche' della regolarita' nella tenuta dei registri e della documentazione necessaria atta a dimostrare che la provenienza, le modalita' e la durata di lavorazione dei prosciutti corrispondano ai requisiti prescritti dalla presente legge.

Testo vigente dal 9 novembre 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-11-04;628~art5 · fonte del testo

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