Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanita' e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste - sentita la regione Lombardia - sono definite le norme per l'esecuzione della presente legge, concernenti in particolare:

  • a)le modalita' e le fasi di preparazione del "Salame di Varzi" sulla base degli usi tradizionali, lealmente e costantemente osservati nel tempo, in forza dei quali il "Salame di Varzi" garantisce le proprie caratteristiche qualitative;
  • b)le modalita' per la tenuta dei registri e della documentazione di cui all'articolo 7;
  • c)la costituzione del contrassegno di cui all'articolo 6;
  • d)gli organismi per la vigilanza;
  • e)i sistemi di controllo della produzione del salame e dell'applicazione del sigillo e del contrassegno atti a garantire il rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge;
  • f)le modalita' per la costituzione di un consorzio volontario tra i produttori al quale spetta l'uso del marchio e la sua gestione nonche' l'incarico di vigilare sulla produzione e sul commercio del "Salame di Varzi". Tale consorzio dovra':
  • 1)comprendere tra i propri soci almeno il 50 per cento dei produttori operanti nella zona delimitata dall'articolo 1, i quali lavorino non meno del 50 per cento della produzione accertata nell'ultimo anno;
  • 2)essere retto da uno statuto che consenta l'immissione nel consorzio a parita' di diritti di qualsiasi produttore che abbia i propri stabilimenti nella zona di cui all'articolo 1 ed operi ai sensi della presente legge;
  • 3)offrire la necessaria garanzia organizzativa e finanziaria per un'efficace attuazione dei compiti di vigilanza. Eventuali modificazioni allo statuto del consorzio sono preventivamente approvate con atto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanita' e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il controllo sul finanziamento del consorzio stesso spetta, per quanto di competenza, ai su richiamati Ministri.

Testo vigente dal 9 giugno 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-05-30;224~art8 · fonte del testo

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