Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 luglio 1990 al 25 febbraio 1996. Leggi il testo vigente →

La tutela della denominazione di origine delle produzioni italiane di ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualita', ai fini della difesa e della conservazione delle loro caratteristiche tecniche e produttive, viene attuata dallo Stato con l'apposizione dei marchi "ceramica artistica e tradizionale" e "ceramica italiana di qualita'". I decori, le forme e la qualita' della ceramica italiana sono tutelati attraverso:

  • a)il Consiglio nazionale ceramico;
  • b)i comitati di disciplinare;
  • c)le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze;
  • d)i consorzi volontari fra produttori di ceramica artistica e tradizionale delle zone di affermata tradizione, individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

Testo in vigore dal 17 luglio 1990 al 25 febbraio 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1990-07-09;188~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari