Art. 1 — Finalità della legge
Testo vigente dal 25 febbraio 1996
Testo vigente dal 25 febbraio 1996
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
2 versioni dal 1990
Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 1990 al 25 febbraio 1996. 106 parole tolte in 5 capoversi.
tolto: La tutela della denominazione di origine delle produzioni italiane di ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualita', ai fini della difesa e della conservazione delle loro caratteristiche tecniche e produttive, viene attuata dallo Stato con l'apposizione dei marchi "ceramica artistica e tradizionale" e "ceramica italiana di qualita'". I decori, le forme e la qualita' della ceramica italiana sono tutelati attraverso:
tolto: a) il Consiglio nazionale ceramico;
tolto: b) i comitati di disciplinare;
tolto: c) le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze;
tolto: d) i consorzi volontari fra produttori di ceramica artistica e tradizionale delle zone di affermata tradizione, individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 2.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1990-07-09;188~art1 · fonte del testo
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