[1]Salvo una diversa specificazione si intendono:

  • a)per «fanciulli» le persone di ambo i sessi che non hanno compiuto i 15 anni;
  • b)per «donne minorenni» quelle che, compiuti i 15 anni, non hanno compiuto i 21 anni.

[2]Gli esercenti di laboratori-scuola sono considerati datori di lavoro.

Testo vigente dal 27 aprile 1934

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 210/1986

    Illegittimità dichiarata
    24 luglio 1986

    - dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 ("Lavoro notturno") comma primo della legge 26 aprile 1934, n. 653 ("Tutela lavoro donne e fanciulli") limitatamente alle parole: "per le donne di qualunque età e...", - dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 2 agosto 1952, n. 1305, nella parte in cui dà esecuzione all'art. 3 della Convenzione O.I.L.…

    Art. 12 Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli · Art. 1 Ratifica ed esecuzione di ventisette convenzioni internazionali del lavoro · Art. 13 Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli · Art. 3 Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1934-04-26;653~art3 · fonte del testo

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