Corte costituzionale

Sentenza n. 210/1986

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 24/07/1986 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, primo

comma e 13 legge 26 aprile 1934, n. 653 (Tutela lavoro donne e

fanciulli) nel testo risultante dall'art. 2 della Convenzione

dell'Organizzazione Internazionale del lavoro n. 89 del 1948, e

dell'art. 3 stessa Convenzione resa esecutiva in Italia con 1. 2 agosto

1952 n. 1305 promosso con ordinanza emessa il 28 ottobre 1981 dalla

Corte di Cassazione - Sez. lavoro - sui ricorsi riuniti proposti da

Nitti Michele ed altri contro S.p.a. Vetrerie Meridionali iscritta al

n. 102 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 192 dell'anno 1982;

udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1986 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa il 28 ottobre 1981 (comunicata il 25 e

notificata il 28 di gennaio 1982; pubblicata nella G.U. n. 192 del 14

luglio 1982 e iscritta al n. 102/1982) sui ricorsi proposti da Mancini

Lucrezia e altre (e riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.) avverso la

sentenza 15 marzo 1977 con la quale il Tribunale di Bari aveva

rigettato le loro domande di reintegrazione nel posto di lavoro presso

la s.p.a. Vetrerie Meridionali, la Corte di Cassazione - Sezione lavoro

- ha dichiarato d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata, in

riferimento agli artt. 3 comma primo, 4 comma primo e 37 comma primo

Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 comma

primo 1. 26 aprile 1934, n. 653 (Tutela lavoro donne e fanciulli), in

punto di divieto di lavoro notturno per le donne di qualunque età

nelle aziende industriali e nelle loro dipendenze, nonché del

correlato art. 3 della stessa legge nel testo risultante dall'art. 2

della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro

(O.I.L.), n. 89 del 1948, e dell'art. 3 della stessa Convenzione, resa

esecutiva in Italia con 1. 2 agosto 1952, n. 1305.

2.1. - Avanti la Corte nessuna delle parti del giudizio a quo si è

costituita né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei

ministri.

2.2. - Nell'adunanza del 21 maggio 1986 in camera di consiglio il

giudice Andrioli ha svolto la relazione. Considerato in diritto :

3.1. - Nel giudicare della questione di costituzionalità dell'art.

12 comma primo 1. 26 aprile 1934, n. 653 questa Corte non può farsi

carico dell'art. 5 comma primo 1. 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di

trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) per il quale

"nelle aziende manifatturiere, anche artigianali, è vietato adibire le

donne al lavoro dalle ore 24 alle ore 6. Tale divieto non si applica

alle donne che svolgono mansioni direttive, nonché alle addette ai

servizi sanitari aziendali" perché entrato in vigore il 1 gennaio 1978

e, quindi, inapplicabile alla vicenda che ha offerto occasione

all'incidente, né potrebbe questa Corte trarre indiretti elementi di

convinzione dall'art. 13 (lavoro straordinario) comma terzo del

contratto collettivo 27 aprile 1983 dei panificatori, a tenor del quale

"Il lavoro notturno, intendendosi per tale quello svolto dalle 21 alle

4, sarà compensato con una maggiorazione del 50 per cento sulla

retribuzione normale corrispondente" perché posterior tempore.

3.2. - Considerato che questa Corte, con sent. 11 giugno 1986, n.

137, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 l. 15

luglio 1966, n. 604 e di altre disposizioni che fissano l'età del

conseguimento della pensione di vecchiaia della lavoratrice e la

disciplina del licenziamento fondata su detto evento per ingiustificata

differenza di trattamento della donna rispetto all'uomo, la questione

è da giudicare fondata, perché il divieto di lavoro notturno

comminato a carico delle donne arreca offesa all'art. 37 comma primo il

quale riconosce alla donna lavoratrice gli stessi diritti dell'uomo nel

rispetto di condizioni di lavoro che le consentano l'adempimento della

sua essenziale funzione familiare ed assicurino alla madre e al bambino

una speciale adeguata protezione.

Il contrasto tra la disposizione impugnata e l'art. 37 comma primo

rende superfluo lo scrutinio della divergenza che pure segue tra la

ripetuta disposizione e gli artt. 3 comma primo e 4 comma primo Cost..

Pertanto va nei precisati sensi dichiarata la illegittimità

costituzionale dell'art. 12 comma primo l. 653/1934 nella parte in cui

nelle aziende industriali e nelle loro dipendenze è vietato il lavoro

di notte per donne di qualunque età salve le eccezioni indicate negli

articoli seguenti in quanto queste ultime siano giustificate

dall'adempimento della sua essenziale funzione familiare ed assicurino

alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

4.1. - La Corte di Cassazione ha giudicato non manifestamente

infondata la questione di legittimità costituzionale del "correlato"

art. 13 della stessa l. 653/1934 nella successiva formulazione datagli

dall'art. 2 della Convenzione n. 89 dell'Organizzazione Internazionale

del Lavoro (O.I.L.) concernente il lavoro notturno delle donne occupate

nell'industria, stipulata in San Francisco il 9 luglio 1948, nonché

dell'art. 3 della Convenzione medesima, resa esecutiva in Italia con

l'art. 1 l. 2 agosto 1952, n. 1305, in relazione agli artt. 3 comma

primo, 4 comma primo e 37 comma primo Cost., sul riflesso che in

adempimento del menzionato art. 13 il Ministro per il lavoro e la

previdenza sociale ha emesso il decreto 5 luglio 1973 con cui

"considerato che l'intervallo di preclusione del lavoro notturno

attualmente praticato dalla generalità delle aziende è quello dalle

22 alle 5, stabilito dall'abrogato art. 13 della legge 26 aprile 1934,

n. 653, che tale evento rientra nelle alternative consentite dall'art.

2 della Convenzione O.I.L. n. 89 del 1948, che è opportuno autorizzare

l'ispettorato del lavoro ad apportare nei casi richiesti dalle

necessità rilevate nelle suindicate premesse le variazioni occorrenti

nei limiti della citata Convenzione internazionale", ha disposto che

"L'intervallo di preclusione del lavoro notturno, fissato dalla data di

entrata in vigore del presente decreto dalle 22 alle 5, può essere

modificato nei limiti previsti dall'art. 2 della Convenzione

internazionale O.I.L. n. 89 del 1948. // La facoltà di autorizzare

tali modifiche è esercitata dagli ispettorati del lavoro competenti

per territorio nei confronti di aziende che ne facciano motivata

richiesta. // Gli ispettorati del lavoro consulteranno le

organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati prima

di fissare un intervallo che abbia inizio dopo le ore undici di sera.

// La facoltà di cui al secondo comma sarà esercitata dal Ministero

del lavoro e della previdenza sociale nei confronti di aziende o

categorie di aziende, salva, ove occorra, la consultazione prevista dal

precedente comma".

Di tal ché ha indotto la Corte di Cassazione a sollevare la

questione di costituzionalità in esame la preoccupazione - divenuta

attuale nel caso concreto in cui l'Ispettorato del lavoro di Bari non

aveva ritenuto, nella sua discrezionalità amministrativa e

nell'apprezzamento delle situazioni locali, di modificare l'intervallo

stabilito dalla legge del 1934 - del mancato esercizio del potere

previsto nel d.m. lav. e prev. soc. 5 luglio 1973.

4.2. - Nel giudicare dell'incostituzionalità dell'art. 3 della

Convenzione O.I.L. n. 89 data a San Francisco e resa esecutiva in

Italia con 1. 2 agosto 1952 n. 1305 ("Les femmes, sans distinction

d'age, ne pourront etre employées pendant la nuit dans aucune

entreprise industrielle, publique ou privée, ni dans aucune

dépendance d'une de ces entreprises, à l'exception des entreprises

où sont seuls employés les membres d'une meme famille"), di cui la

Corte di Cassazione si è giovata per interpretare l'art. 14 comma

primo, deve questa Corte farsi carico della natura privata della

impresa parte nel giudizio a quo.

4.3. - I motivi che inducono a sancire l'incostituzionalità

dell'art. 12 comma primo 1. 26 aprile 1934 n. 653 (supra 3) corroborano

la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 3 della Convenzione n.

89 O.I.L. resa esecutiva in Italia con la l. 1305/1952 nella parte in

cui irroga il divieto di lavoro notturno alle donne nelle imprese

industriali private o nelle dipendenze di queste - non già ad

esclusione di imprese in cui siano impiegati i soli membri della stessa

famiglia, sibbene - nel rispetto di condizioni di lavoro che consentano

alla donna l'adempimento della sua essenziale funzione familiare ed

assicurino alla madre e al bambino adeguata protezione.

Va infine osservato che la censura dell'art. 13 è assorbita dai

rilievi sopra svolti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

- dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 ("Lavoro

notturno") comma primo della legge 26 aprile 1934, n. 653 ("Tutela

lavoro donne e fanciulli") limitatamente alle parole: "per le donne di

qualunque età e...",

- dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

2 agosto 1952, n. 1305, nella parte in cui dà esecuzione all'art. 3

della Convenzione O.I.L. n. 89 del 9 luglio 1948 San Francisco -

limitatamente al divieto di impiegare, durante la notte, le donne,

senza distinzione di età, in tutte le aziende industriali private e

nelle relative dipendenze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:210 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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