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Lavoro
Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli
Legge 26 aprile 1934, n. 653
- Aggiornato al
- 27 aprile 2001
- Articoli
- 26
- Versioni storiche
- 39
- Art. 1Il lavoro delle donne e dei fanciulli alla dipendenza di datori di lavoro e' disciplinato…
- Art. 2Il Ministro per le corporazioni puo' estendere l'applicazione, in tutto o in parte, delle…
- Art. 3Salvo una diversa specificazione si intendono: a) per «fanciulli» le persone di ambo i…
- Art. 4Si presumono addetti al lavoro le donne, i fanciulli, ed i minori, di cui agli articoli…
- Art. 5senza rubricaabrogato
- Art. 6E' vietato adibire: a) i minori di anni 16 nei lavori sotterranei delle cave, miniere e…
- Art. 7senza rubricaabrogato
- Art. 8I fanciulli e le donne minorenni non possono essere addetti al lavoro ove non risulti, in…
- Art. 9Gli ufficiali sanitari sono tenuti ad eseguire le visite mediche ed a rilasciare…
- Art. 10Con decreto Reale, sentiti il Consiglio superiore di sanita' e il Consiglio nazionale…
- Art. 11I carichi, di cui possono essere gravati i fanciulli, i minori degli anni diciassette e…
- Art. 12Nelle aziende industriali e nelle loro dipendenze e' vietato il lavoro di notte per le…
- Art. 13Col termine «notte» si intende un periodo di almeno 11 ore consecutive, comprendente…
- Art. 14Il divieto del lavoro notturno non si applica per coloro che abbiano compiuto gli anni…
- Art. 15Il divieto di lavoro notturno non si applica per coloro che abbiano compiuto gli anni 16…
- Art. 16Il Ministro per le corporazioni ha facolta': a) di ridurre la durata del periodo di notte…
- Art. 17Nei casi in cui dalle leggi sulla limitazione degli orari di lavoro e' consentito…
- Art. 18senza rubricaabrogato
- Art. 19senza rubricaabrogato
- Art. 20Nei casi in cui non si applichino le disposizioni del regolamento di igiene sul lavoro, i…
- Art. 21Per le categorie di attivita' o di aziende che saranno determinate con decreto del…
- Art. 22L'Ispettorato corporativo puo' prescrivere che la visita sia ripetuta, quando reputi che…
- Art. 23Coloro che dalle visite mediche, previste dagli articoli 21 e 22, risultino non idonei…
- Art. 24Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni contenute nei primi…
- Art. 25Dalla entrata in vigore della presente legge sono abrogati: 1° il testo unico delle leggi…
- Art. 26La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta…
