[1]Il Ministro per le corporazioni ha facolta':

  • a)di ridurre la durata del periodo di notte per le donne a 10 ore per non piu' di 60 giorni ogni anno, allorquando la lavorazione sia sottoposta all'influenza delle stagioni ed in tutti i casi in cui circostanze eccezionali lo richiedano;
  • b)di ridurre la durata del periodo di notte per le donne a 10 ore nei luoghi ove cio' sia richiesto da condizioni speciali di clima;
  • c)di autorizzare il lavoro notturno delle donne, stabilendone le condizioni, nelle stagioni e nei casi in cui tale lavoro si applichi a materie prime od a materie in lavorazione suscettibili di rapida alterazione, quando cio' sia necessario per salvare tali materie prime da una perdita inevitabile;
  • d)di autorizzare, per circostanze particolarmente gravi, il lavoro notturno dei giovani che abbiano compiuto i 16 anni, quando l'interesse pubblico lo richieda.

[2]4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520

4

Il D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che "Le attribuzioni spettanti al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, art. 7, art. 16, della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli, [...] sono demandate all'Ispettorato del lavoro".

Testo vigente dal 16 luglio 1955

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 luglio 1955

Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1934 al 16 luglio 1955.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520

    Il D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che "Le attribuzioni spettanti al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, art. 7, art. 16, della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli, [...] sono demandate all'Ispettorato del lavoro".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1934-04-26;653~art16 · fonte del testo

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