E' vietato adibire al lavoro i bambini, salvo quanto disposto dal comma 2. La direzione provinciale del lavoro puo' autorizzare, previo assenso scritto dei titolari della potesta' genitoriale, l'impiego dei minori in attivita' lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purche' si tratti di attivita' che non pregiudicano la sicurezza, l'integrita' psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale. 5 Al rilascio dell'autorizzazione si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 365.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

5

Il decreto 27 aprile 2006, n. 218 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 3, le autorizzazioni di cui all'articolo 4, comma 2 della legge 17 ottobre 1967, n. 977 e successive modificazioni per l'impiego di minori di anni quattordici in programmi televisivi e radiofonici sono revocate di diritto in caso di accertata violazione del presente regolamento ai danni del minore autorizzato".

Testo vigente dal 5 luglio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 luglio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 23 ottobre 1999 al 5 luglio 2006. 1 parola tolta.

… la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale. tolto: 3. Al rilascio dell'autorizzazione si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 365aggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il decreto 27 aprile 2006, n. 218 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 3, le autorizzazioni di cui all'articolo 4, comma 2 della legge 17 ottobre 1967, n. 977 e successive modificazioni per l'impiego di minori di anni quattordici in programmi televisivi e radiofonici sono revocate di diritto in caso di accertata violazione del presente regolamento ai danni del minore autorizzato".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1967-10-17;977~art4 · fonte del testo

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