Corte costituzionale

Sentenza n. 125/1971

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/06/1971 · relatore Enzo Capolozza

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28 della

legge 17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e

degli adolescenti, promosso con ordinanza emessa il 17 giugno 1969 dal

pretore di Nicosia nel procedimento penale a carico di Testa Filippa,

iscritta al n. 407 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 299 del 26 novembre 1969.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1971 il Giudice relatore

Enzo Capalozza;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento penale a carico di Filippa Testa,

imputata, fra l'altro, della contravvenzione di cui agli artt. 5, lett.

a, e 26, primo comma, della legge 17 ottobre 1967, n. 977, per aver

adibito un adolescente di anni sedici a lavori pericolosi (trasporto di

gas in bombole a spalla) il pretore di Nicosia, con ordinanza del 17

giugno 1969, riteneva rilevante e non manifestamente infondato il

dubbio di legittimità costituzionale di parte dell'art. 28 della

citata legge, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della

Costituzione.

Premesso che, secondo la disposizione denunziata, "fino

all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto

dall'art. 6, mentre per le attività industriali restano ferme le

tabelle allegate al regio decreto 7 agosto 1936, n. 1720, per le altre

attività la valutazione della pericolosità, faticosità e gravosità

dei lavori è rimessa temporaneamente all'Ispettorato provinciale del

lavoro", il pretore, dopo aver motivato sulla rilevanza, afferma che

tale valutazione discrezionale, non potendo non essere differente per i

diversi Ispettorati provinciali, determinerebbe una ingiustificata

disparità di trattamento tra i datori di lavoro delle varie provincie.

Vi sarebbe, altresì, violazione dell'altro precetto

costituzionale, in quanto l'imputato dovrebbe rispondere di un reato,

il cui elemento costitutivo fondamentale non è stabilito con legge

entrata in vigore prima del fatto commesso, in palese contrasto con il

principio nullum crimen sine lege.

Nel giudizio innanzi a questa Corte la parte privata non si è

costituita.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto con atto

depositato l'11 settembre 1969, chiedendo che la questione sia

dichiarata non fondata.

Deduce l'Avvocatura che la norma denunziata, la quale è a

carattere del tutto temporaneo ed è diretta a colmare una lacuna della

legge, obbedisce a criteri di ragionevolezza o forse, meglio, di

necessità, poiché mira ad impedire una disapplicazione sostanziale

della disciplina legislativa. Inoltre, il potere vicario attribuito

agli Ispettori del lavoro, mentre, da un lato, non può estendersi

oltre i limiti posti dalla legge al previsto decreto presidenziale, che

dovrà tener conto degli sviluppi tecnologici, è, dall'altro, oggetto

di direttive uniformemente impartite dal Ministero competente per la

valutazione delle condizioni di lavoro dei minorenni. Agli Ispettori

provinciali può, del resto, riconoscersi una certa autonoma

valutazione relativamente alla "salubrità del lavoro", che è spesso

condizionata al luogo dove il lavoro viene svolto: ché, anzi, è

proprio questo il mezzo più idoneo a garantire l'osservanza della

legge.

D'altronde, con sentenza n. 105 del 1967 della Corte

costituzionale, si è ritenuta non contraria al principio di

eguaglianza l'analoga facoltà conferita agli Ispettorati del lavoro

dall'art. 9 del d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520.

Per quanto, infine, concerne l'assunta violazione della riserva di

legge di cui all'art. 25, secondo comma, della Costituzione,

l'Avvocatura ritiene che essa non vada intesa in senso assoluto, di tal

che sarebbe costituzionalmente legittima una legge che, nel comminare

una sanzione penale, si rimetta, per la specificazione del contenuto

dei singoli elementi della fattispecie, ad atti non dotati di valore di

legge (sent. n. 26 del 1966 e sent. n. 36 del 1964).

Nella questione in esame, il precetto penalmente sanzionato avrebbe

la sua delineazione nell'art. 5 della legge n. 977 del 1967: alla parte

extralegislativa sarebbe demandata soltanto l'indicazione delle

categorie di lavori pericolosi, faticosi ed insalubri: indicazione che,

per un verso, non esaurisce tutta la casistica e, per altro verso, non

si sottrae al controllo dell'autorità giudiziaria. Sicché

l'intervento dell'autorità amministrativa nell'integrazione della

previsione del reato, contenuta nella norma legislativa, non può

essere considerato un modo di eludere il principio della riserva di

legge, bensì integrazione di carattere tecnico di un dato non

definibile a priori dalla legge.

Con memoria depositata il 22 aprile scorso, l'Avvocatura dello

Stato fa presente, ai fini della rilevanza della questione, che con

d.P.R. 4 gennaio 1971, n. 36 (Gazz. Uff. n. 66 del 15 marzo 1971) sono

stati determinati i lavori nei quali possono essere occupati i

fanciulli e gli adolescenti, ai sensi dell'art. 6 della legge

denunziata.

Nel merito, l'Avvocatura si richiama alla sentenza n. 45 del 1970,

che, dichiarando non fondata la questione relativa alla pretesa

elevatezza dei minimi edittali della pena per le violazioni della legge

de qua, ha posto in rilievo la funzione di quest'ultima di garantire le

condizioni di sicurezza e salubrità dell'ambiente di lavoro dei

minori, anche in ossequio ad impegni di carattere internazionale. Considerato in diritto :

1. - Questa Corte è chiamata a pronunziarsi sulla legittimità

costituzionale dell'art. 28 della legge 17 ottobre 1967, n. 977

("Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti").

L'ordinanza di rinvio assume che la norma denunziata possa essere

in contrasto con gli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione,

nella parte in cui, sino all'emanazione del decreto del Presidente

della Repubblica previsto dall'art. 6 della citata legge, affida

transitoriamente agli Ispettorati del lavoro la valutazione della

pericolosità (o faticosità o gravosità) delle prestazioni alle quali

i fanciulli e gli adolescenti sono addetti.

2. - La questione non è fondata.

Non può dirsi violato l'art. 3, perché le eventuali diverse

valutazioni degli Ispettorati del lavoro provinciali hanno la loro

obiettiva giustificazione nella varietà delle particolari situazioni

locali e d'ambiente, in cui gli Ispettorati stessi esercitano le loro

funzioni.

Né può, d'altronde, parlarsi di disparità di trattamento

normativo, bensì, tutt'al più, di diversità di comportamento degli

organi amministrativi preposti alla vigilanza del lavoro e alla tutela

dei lavoratori: eventualità, questa, che non è evitabile e che, anzi,

si riscontra, ovviamente, in qualsiasi operazione di polizia

giudiziaria diretta alla investigazione dei fatti di reato.

3. - Non va taciuto, del resto - e lo ha sottolineato l'Avvocatura

dello Stato - che la norma denunziata, come quella che mira ad impedire

una (parziale) non operatività della legge sino alla data dell'entrata

in vigore del decreto presidenziale (che, nel frattempo, è stato

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 1971 e che, all'art.

2, n. 2, vieta mansioni di carico e scarico e di trasporto), obbedisce

a criteri di necessità e di ragionevolezza. Non operatività - è

d'uopo aggiungere - che sarebbe in ispregio anche agli articoli 31,

ultimo comma, 32, primo comma, e 37, secondo e terzo comma, della

Costituzione.

Quel che è certo si è che, pur se la disposizione denunziata non

fosse stata contenuta nella legge, sarebbe pur sempre rimasta affidata

agli Ispettorati la competenza a vagliare la pericolosità (o

gravosità o faticosità) del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.

4. - Quanto all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, è

sufficiente osservare che, come già questa Corte ha affermato, sia

pure per altra specie di reati, con la sentenza n. 191 del 1970, il

principio di legalità viene rispettato dal legislatore non solo con la

tassativa descrizione dei fatti di reato, ma, altresì, con il ricorso

a "nozioni proprie dell'intelligenza comune, che consentono di

individuare con certezza il precetto e di giudicare se una condotta lo

abbia o meno violato". A questo principio non contraddice, dunque, la

norma denunziata, perché - anche qui - la tipizzazione dell'illecito

si richiama ad un dato che è di ordinaria esperienza, prima ancora che

di esperienza tecnica.

D'altro canto, l'attività dell'Ispettorato del lavoro, organo

tecnico qualificato e preposto alla vigilanza nel campo funzionalmente

affidatogli, si sostanzia nella denunzia all'autorità giudiziaria, la

quale ben può acquisire altri elementi di prova ed è libera nel suo

convincimento, in ordine alle complesse questioni che, in tema di

protezione sociale del lavoro, vengono, di volta in volta, sottoposte

al suo esame.

La norma incriminatrice è perfetta col solo divieto di adibire i

fanciulli e gli adolescenti a prestazioni d'opera pericolose (o

faticose o gravose): e, a guardar bene, il conferimento (transitorio)

di più delicate attribuzioni agli Ispettorati è predisposto a fini

processuali, attenendo all'accertamento e alla prova dei reati, mentre,

in diritto sostanziale, elemento normativo della fattispecie è la

pericolosità (o faticosità o gravosità) del lavoro.

Ed è significativo che, proprio per adeguare i poteri degli organi

ispettivi alle situazioni concrete, l'art. 9 del d.P.R. 19 marzo 1955,

n. 520 ("Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del

lavoro e della previdenza sociale") - di cui questa Corte, con sentenza

n. 105 del 1967, ha escluso la incostituzionalità - abbia riconosciuto

legittimo il potere attribuito agli Ispettorati di diffidare il datore

di lavoro, con apposite prescrizioni, anziché inoltrare senz'altro il

rapporto all'autorità giudiziaria.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 28 della legge 17 ottobre 1967, n. 977 ("Tutela del lavoro

dei fanciulli e degli adolescenti"), nella parte in cui affida

temporaneamente agli Ispettorati del lavoro la valutazione della

pericolosità (o faticosità o gravosità) del lavoro, questione

sollevata, con l'ordinanza richiamata in epigrafe, in riferimento agli

artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:125 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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