TU pubblico impiego

Art. 23 — Ruolo dei dirigenti

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E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, articolato in due fasce. La distinzione in fasce ha rilievo agli effetti del trattamento economico e, limitatamente a quanto previsto dall'articolo 19, ai fini del conferimento degli incarichi di dirigenza generale. Alla prima fascia del ruolo unico appartengono i dirigenti generali in servizio all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 e i dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali ai sensi dell'articolo 19 per un tempo pari ad almeno a cinque anni, senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21, comma 2, per le ipotesi di responsabilita' dirigenziale. Nella seconda fascia sono inseriti gli altri dirigenti in servizio alla medesima data e i dirigenti reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' di costituzione e tenuta del ruolo unico, articolato in modo da garantire la necessaria specificita' tecnica. Il regolamento disciplina altresi' le modalita' di elezione del componente del comitato di garanti di cui all'articolo 22. Il regolamento disciplina inoltre le procedure, anche di carattere finanziario, per la gestione del personale dirigenziale collocato presso il ruolo unico e le opportune forme di collegamento con le altre amministrazioni interessate. La Presidenza del Consiglio dei ministri cura una banca dati informatica contenente i dati curricolari e professionali di ciascun dirigente, al fine di promuovere la mobilita' e l'interscambio professionale degli stessi fra amministrazioni statali, amministrazioni centrali e locali, organismi ed enti internazionali e dell'unione europea.

Testo in vigore dal 9 maggio 2001 al 8 agosto 2002

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 23, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 24653/2025

    5 settembre 2025

    In tema di pubblico impiego, i ruoli dei dirigenti scolastici (art. 25 del d.lgs. n. 165 del 2001) e quelli dei dirigenti amministrativi (art. 23 dello stesso d.lgs.) sono distinti anche per struttura e regole di reclutamento, sicché il dirigente scolastico non può partecipare a una selezione ai sensi dell'art. 19, comma 5, del T.U. pubblico impiego per posti di dirigente amministrativo, mentre è legittimato a partecipare alle selezioni espletate ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis, dello stesso d.lgs., in quanto dirigente non appartenente ai ruoli di cui all'art. 23 cit. della P.A. di riferimento, la cui posizione è parificabile, quindi, a quella del dirigente di altro ente pubblico economico.

    Art. 23 · Art. 19 TU pubblico impiego · Art. 25 TU pubblico impiego

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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