Art. 12 — Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro (Art. 12-bis del d.lgs n.29 del 1999, aggiunto dall'art. 7 del d.lgs n. 80 del 1998)

Le amministrazioni pubbliche provvedono, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attivita' stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie. Piu' amministrazioni omogenee o affini possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le modalita' di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o parte del contenzioso comune.

Testo vigente dal 9 maggio 2001

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art12 · fonte del testo

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