[1]In casi di urgenza si potra' concedere l'arresto provvisorio, sempreche' gli agenti diplomatici dello Stato richiedente offrano di presentare in tempo debito i documenti, in seguito a dichiarazione, anche telegrafica, della esistenza di uno dei documenti indicati nell'articolo precedente.

[2]Le autorita' giudiziarie e gli agenti diplomatici del Paese che intende chiedere la estradizione, sono autorizzati a fare direttamente questa dichiarazione al Ministero della giustizia per l'Italia e al Ministero delle relazioni interne per il Venezuela.

[3]L'arrestato sara' rimesso in liberta' provvisoria se entro 100 giorni dalla data dell'arresto non siano pervenuti allo Stato richiesto la domanda e i documenti di cui all'articolo precedente.

[4]Il detto termine sara' di giorni 120 quando l'individuo da consegnare sia segnalato come delinquente pericoloso.

Testo vigente dal 25 maggio 1931

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1931-05-09;517~art10 · fonte del testo

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