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[1]I sanitari i quali producono ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, indipendentemente dalla carta bollata usata per la scritturazione del ricorso, sono obbligati a versare, presso un Ufficio del registro del Regno, a titolo di tassa di bollo, la somma di lire cinquanta. La tassa cosi' corrisposta sostituisce quella che sarebbe dovuta sugli originali delle decisioni emesse dalla detta Commissione, nonche' sulle copie occorrenti per la notificazione delle decisioni medesime, i quali, pertanto, sono esenti da tassa di bollo. La notificazione delle dette decisioni e' eseguita in via amministrativa. 1
[2]Il ricorso e' irricevibile se non e' accompagnato dalla bolletta comprovante il pagamento della tassa indicata nel comma precedente.
[3]La detta tassa e' irripetibile anche in caso di rinuncia.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 801
1Il D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 801 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "La somma di L. 50 di cui all'art. 1 della legge 4 agosto 1939, n. 1517, da versare a titolo di tassa di bollo dai sanitari che producono ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, e' elevata a L. 500".
Testo in vigore dal 15 luglio 1948 al 16 dicembre 2009
