Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 luglio 1948 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]I sanitari i quali producono ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, indipendentemente dalla carta bollata usata per la scritturazione del ricorso, sono obbligati a versare, presso un Ufficio del registro del Regno, a titolo di tassa di bollo, la somma di lire cinquanta. La tassa cosi' corrisposta sostituisce quella che sarebbe dovuta sugli originali delle decisioni emesse dalla detta Commissione, nonche' sulle copie occorrenti per la notificazione delle decisioni medesime, i quali, pertanto, sono esenti da tassa di bollo. La notificazione delle dette decisioni e' eseguita in via amministrativa. 1

[2]Il ricorso e' irricevibile se non e' accompagnato dalla bolletta comprovante il pagamento della tassa indicata nel comma precedente.

[3]La detta tassa e' irripetibile anche in caso di rinuncia.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 801

1

Il D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 801 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "La somma di L. 50 di cui all'art. 1 della legge 4 agosto 1939, n. 1517, da versare a titolo di tassa di bollo dai sanitari che producono ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, e' elevata a L. 500".

Testo in vigore dal 15 luglio 1948 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 luglio 1948

Confronto con la versione in vigore dal 18 ottobre 1939 al 15 luglio 1948.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 801

    Il D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 801 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "La somma di L. 50 di cui all'art. 1 della legge 4 agosto 1939, n. 1517, da versare a titolo di tassa di bollo dai sanitari che producono ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, e' elevata a L. 500".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-08-04;1517~art1 · fonte del testo

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