Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 ottobre 1939 al 15 luglio 1948. Leggi il testo vigente →

[1]I sanitari i quali producono ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, indipendentemente dalla carta bollata usata per la scritturazione del ricorso, sono obbligati a versare, presso un Ufficio del registro del Regno, a titolo di tassa di bollo, la somma di lire cinquanta. La tassa cosi' corrisposta sostituisce quella che sarebbe dovuta sugli originali delle decisioni emesse dalla detta Commissione, nonche' sulle copie occorrenti per la notificazione delle decisioni medesime, i quali, pertanto, sono esenti da tassa di bollo. La notificazione delle dette decisioni e' eseguita in via amministrativa.

[2]Il ricorso e' irricevibile se non e' accompagnato dalla bolletta comprovante il pagamento della tassa indicata nel comma precedente.

[3]La detta tassa e' irripetibile anche in caso di rinuncia.

Testo in vigore dal 18 ottobre 1939 al 15 luglio 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-08-04;1517~art1 · fonte del testo

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