Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 1948 al 16 dicembre 2009. 122 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: I sanitari i quali producono ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, indipendentemente dalla carta bollata usata per la scritturazione del ricorso, sono obbligati a versare, presso un Ufficio del registro del Regno, a titolo di tassa di bollo, la somma di lire cinquanta. La tassa cosi' corrisposta sostituisce quella che sarebbe dovuta sugli originali delle decisioni emesse dalla detta Commissione, nonche' sulle copie occorrenti per la notificazione delle decisioni medesime, i quali, pertanto, sono esenti da tassa di bollo. La notificazione delle dette decisioni e' eseguita in via amministrativa.
tolto: Il ricorso e' irricevibile se non e' accompagnato dalla bolletta comprovante il pagamento della tassa indicata nel comma precedente.
tolto: La detta tassa e' irripetibile anche in caso di rinuncia.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-08-04;1517~art1 · fonte del testo
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