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  • e)compenso ai notturnisti per la 8ª e la 9ª ora di lavoro;
  • f)indennita' di connessione con le maestranze;
  • g)tredicesima mensilita' o gratifica natalizia, limitatamente alla quota corrispondente ai predetti elementi della retribuzione.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1957 al 13 agosto 1967

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