((La retribuzione soggetta a contributo e' costituita:

  • a)dal minimo di stipendio o paga della categoria cui l'iscritto appartiene;
  • b)dall'indennita' di contingenza
  • c)dagli aumenti per anzianita';
  • d)dall'indennita' di mensa e aggiuntiva di mensa
  • e)dalla tredicesima mensilita';
  • f)dalla quattordicesima corresponsione nell'anno. Nel caso in cui la retribuzione mensile sia corrisposta, a norma di contratto, in misura ridotta, i contributi e le prestazioni dovranno essere commisurati all'intera retribuzione mensile che sarebbe spettata al lavoratore se avesse prestato normale servizio. La retribuzione cui sono ragguagliate le prestazioni del Fondo e' quella soggetta a contributo, determinate a norma del secondo comma dell'articolo 17)). 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 3 febbraio 1963, n. 53

1

con decorrenza dal 1 gennaio 1962

La L. 3 febbraio 1963, n. 53 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Le modifiche di cui alla presente legge si applicano, con decorrenza dal 1 gennaio 1962, nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo che siano cessati o cessino dal servizio successivamente al 31 dicembre 1961".

Testo vigente dal 2 marzo 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 2 marzo 1963

Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1956 al 2 marzo 1963. 68 parole tolte, 47 parole aggiunte in 7 capoversi.

La retribuzione tolto: mensile soggetta a contributo e' costituita:

a) dal minimo di stipendio o paga della categoria tolto: a cui appartiene l'iscritto aggiunto: cui l'iscritto appartiene;

b) aggiunto: dall'indennita' di contingenza

aggiunto: c) dagli aumenti per anzianita' tolto: e, fino al 31 dicembre 1955, dagli assegni di merito;

tolto: caggiunto: d) dall'indennita' di tolto: contingenza. Sono esclusi dal computo del contributo ogni altro assegno, compenso o indennita', nonche', fino al 31 dicembre 1955, la tredicesima mensilita'. La retribuzione mensile, cui sono ragguagliate le prestazioni del Fondo, e' quella soggetta a contributo, con esclusione degli assegni di merito. aggiunto: mensa e aggiuntiva di mensa

aggiunto: e) dalla tredicesima mensilita';

aggiunto: f) dalla quattordicesima corresponsione nell'anno. Nel caso in cui la retribuzione mensile sia corrisposta, a norma di contratto, in misura ridotta, i contributi e le prestazioni dovranno essere commisurati tolto: alla intera retribuzione mensile, di cui ai precedenti comma, aggiunto: all'intera retribuzione mensile che sarebbe spettata al lavoratore se avesse prestato normale servizioaggiunto: . La retribuzione cui sono ragguagliate le prestazioni del Fondo e' quella soggetta a contributo, determinate a norma del secondo comma dell'articolo 17.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 3 febbraio 1963, n. 53

    La L. 3 febbraio 1963, n. 53 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Le modifiche di cui alla presente legge si applicano, con decorrenza dal 1 gennaio 1962, nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo che siano cessati o cessino dal servizio successivamente al 31 dicembre 1961".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-03-31;293~art14 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari