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Cessa il diritto alla pensione:

  • a)per la vedova, quando contragga matrimonio;
  • b)per il vedovo, quando sia venuto meno lo stato di invalidita' o contragga matrimonio;
  • c)per i figli quando abbiano compiuto l'eta' di 21 anni o contraggano matrimonio o sia venuto meno lo stato di invalidita'. Qualora i genitori siano titolari di pensione diretta stabilita per legge o regolamento, salvo che si tratti di pensione di guerra, il cumulo della pensione a carico del Fondo con quella goduta per altro titolo non puo' superare l'ammontare della pensione gia' goduta dal dante causa o che gli sarebbe spettata. Nel caso che il cumulo risulti superiore al predetto ammontare la pensione a carico del Fondo e' ridotta fino a concorrenza dell'ammontare stesso. Alla vedova, che cessi dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio, spetta una indennita' pari a due annualita' della pensione stessa.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1957 al 13 agosto 1967

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 118/1997

    Ha colpito questo articolo
    6 maggio 1997

    Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, lettera a), della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (Trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione), limitatamente alle parole "e per le figlie". Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1997. Il Presidente: Granata Il redattore:…

    Art. 23 Trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione · Art. 8 Modifiche alla disciplina del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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