Corte costituzionale

Sentenza n. 118/1997

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/05/1997 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, lettera a),

della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (Trattamento di previdenza per

gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione), come

modificato dall'art. 8 della legge 22 ottobre 1973, n. 672, promosso

con ordinanza emessa il 25 gennaio 1996 dal tribunale di Urbino sul

ricorso proposto da Frattini Edo contro l'INPS iscritta al n. 533 del

registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visti gli atti di costituzione di Frattini Edo e dell'INPS;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 aprile 1997 il giudice relatore

Fernando Santosuosso;

Uditi gli avvocati Salvatore Cabibbo per Frattini Edo e Antonio

Todaro per l'INPS.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso della controversia in materia di previdenza

promossa da Frattini Edo contro l'Istituto nazionale della previdenza

sociale (INPS) a seguito della sospensione dell'erogazione della

quota di pensione di riversibilità percepita dal ricorrente per la

propria figlia, in conseguenza del di lei matrimonio, il tribunale di

Urbino, adito in sede di riassunzione dal Frattini dopo

l'annullamento della precedente sentenza del tribunale di Pesaro da

parte della Corte di cassazione, ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, con ordinanza emessa il 25 gennaio

1996, questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, lettera

a), della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (Trattamento di previdenza

per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione),

nella parte in cui prevede la cessazione del diritto alla pensione

per le figlie quando contraggano matrimonio.

Il giudice rimettente, nel ricostruire le tappe della controversia,

rileva che nel giudizio conclusosi con la sentenza successivamente

annullata dalla Cassazione, si era ritenuto che la norma impugnata

potesse considerarsi implicitamente caducata sulla base della

sentenza n. 164 del 1975 di questa Corte, la quale aveva dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, del

decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, norma di

contenuto analogo a quella del presente giudizio.

La Cassazione, però, è andata di contrario avviso sostenendo che

gli effetti di una sentenza di illegittimità costituzionale non

possono estendersi oltre le norme esplicitamente colpite, ed

osservando che il giudice di merito avrebbe dovuto sollevare la

questione dinanzi a questa Corte.

Il tribunale di Urbino chiede pertanto l'accoglimento dell'indicata

questione richiamandosi espressamente alla motivazione della sentenza

n. 164 del 1975 della Corte costituzionale.

2. - Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituito Frattini

Edo, chiedendo l'accoglimento della questione sollevata dal tribunale

di Urbino.

A sostegno di tali conclusioni, la parte privata ha osservato che

la norma impugnata costituisce un'evidente violazione del principio

di uguaglianza tra i sessi, oltre che un'anacronistica

discriminazione non avente alcun fondamento nella realtà sociale.

3. - Si è costituito in giudizio anche l'INPS, concludendo per

l'infondatezza della questione.

Ha rilevato l'ente previdenziale che la norma dichiarata

illegittima con la sentenza da ultimo citata si riferiva al regime

generale dell'assicurazione obbligatoria; poiché la norma oggi

impugnata, invece, riguarda un regime assicurativo speciale,

specificamente quello dei dipendenti telefonici, non sarebbe

possibile un'equiparazione tra le due situazioni, dal momento che la

scelta del legislatore di togliere la quota di riversibilità alle

figlie che contraggono matrimonio risponde ad una ponderata

valutazione dei diversi interessi in gioco.

In subordine, l'INPS ha chiesto alla Corte di voler dichiarare

l'illegittimità costituzionale della norma impugnata nella parte in

cui non prevede la cessazione del diritto alla pensione per i figli

maschi ultradiciottenni, qualora gli stessi contraggano matrimonio. Considerato in diritto

1. - Il tribunale di Urbino dubita che l'art. 23, lettera a),

della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (Trattamento di previdenza per

gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione), nella

parte in cui prevede la cessazione del diritto alla quota di pensione

di riversibilità per le figlie che contraggono matrimonio, sia in

contrasto con l'art. 3 Costituzione; e ciò per il differente

trattamento riservato nella medesima situazione ai figli maschi.

L'ordinanza di rimessione, nell'indicare la citata legge n. 1450

del 1956, menziona anche la legge modificativa del 22 ottobre 1973,

n. 672, la quale però non riguarda la norma impugnata in questa

sede.

2. - L'INPS eccepisce preliminarmente l'inammissibilità della

questione per irrilevanza, deducendo che il giudice a quo, nel

soffermarsi soltanto su una delle condizioni per conservare il

diritto della figlia alla pensione di riversibilità (il permanere

cioè del suo stato di nubile), non ha motivato sull'altra condizione

necessaria, e cioè l'essere la figlia stessa ancora a carico del

genitore.

L'eccezione va disattesa in quanto l'ordinanza non soltanto afferma

espressamente che la beneficiaria era tuttora studentessa, ma

riferisce che l'Istituto aveva chiesto la restituzione delle somme da

essa percepite successivamente al matrimonio; con ciò riconoscendo

implicitamente che fino a quel momento sussisteva il requisito della

vivenza a carico.

3. - Nel merito la questione è fondata.

Nel corso del giudizio a quo, la Cassazione ha annullato la

sentenza del tribunale di Pesaro per aver applicato alla presente

fattispecie gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità

pronunciata con sentenza n. 164 del 1975 da questa Corte. In

proposito ha osservato la Cassazione che l'illegittimità

costituzionale di una disposizione di legge non può essere estesa

dal giudice ad altre norme, ancorché esse costituiscano applicazione

dello stesso principio generale contenuto in quella già dichiarata

incostituzionale. Ed ha precisato che la citata sentenza n. 164 del

1975 riguardava un caso diverso, disciplinato dall'art. 2, secondo

comma, del d.lgs.lgt. 18 gennaio 1945, n. 39.

In realtà, non solo la sentenza del 1975 si riferiva ad una norma,

contenuta nel testo legislativo citato, riguardante la disciplina

generale del trattamento di riversibilità delle pensioni di

invalidità e vecchiaia, mentre il presente caso è regolato dalla

disciplina speciale del trattamento di previdenza per gli addetti ai

pubblici servizi di telefonia in concessione (legge 4 dicembre 1956,

n. 1450), ma sussisteva l'ulteriore differenza che la fattispecie

oggetto di quella sentenza atteneva al momento concessorio della

pensione (art. 2) e non a quello della cessazione del diritto (art.

3).

4. - Proprio valorizzando il fatto che qui si versa nell'ambito di

una disciplina speciale, l'INPS deduce che la particolare posizione

degli iscritti al Fondo dei telefonici non consente l'omologazione di

costoro alla generalità dei lavoratori che godono dell'assicurazione

generale obbligatoria. La considerazione degli speciali e maggiori

vantaggi attribuiti - osserva l'Istituto - renderebbe ragionevole la

scelta del legislatore di realizzare alcune economie in presenza di

situazioni ritenute meritevoli di minore tutela.

Tale deduzione non può essere condivisa, non tanto perché la

giustificazione delle specifiche "economie" si pone in contraddizione

con l'affermata vantaggiosità della legge speciale, quanto e

soprattutto perché la legge generale e quella speciale - del tutto

simili nel prevedere la cessazione della pensione a seguito del

matrimonio delle figlie - pongono la stessa questione di legittimità

costituzionale circa il differente trattamento dei figli basato sulla

diversità di sesso.

5. - Nel valutare se questa disparità di trattamento fosse

giustificata, la menzionata pronuncia di questa Corte (sentenza n.

164 del 1975) osservava che la norma escludeva la concessione di quel

diritto solo alle figlie maritate, implicitamente presumendo che le

stesse, in generale, non si trovassero più in stato di bisogno e

quindi non più a carico del genitore al momento della di lui morte.

Ma, soggiungeva la Corte, "la vivenza a carico è una situazione di

fatto che in concreto può esistere o mancare: e può aversi

ugualmente nei confronti di ogni superstite, figlio o figlia che

sia".

In una successiva occasione, la Corte costituzionale, affrontando

più specificamente l'ipotesi della cessazione del diritto alla

pensione di riversibilità a seguito del matrimonio di una figlia, ha

osservato, con la sentenza n. 140 del 1979, che la norma "presuppone

in maniera evidente che l'orfano maschio conserva tale diritto ove si

sposi per poter mantenere la moglie e la famiglia che viene a

costituire. Viceversa il legislatore dell'epoca ritenne che l'orfana

che fosse passata a nozze sarebbe stata mantenuta dal marito e che

quindi dovesse perdere la precedente pensione". Ma - osserva la

citata sentenza - "tale differenziazione non trova più

giustificazione nell'attuale realtà giuridica e sociale".

Questa motivazione appare valida anche in ordine al caso in esame,

poiché l'art. 3, lettera a), del decreto legislativo luogotenenziale

n. 39 del 1945, allora considerato, contiene una norma

sostanzialmente identica, nel testo come nella ratio ispiratrice, a

quella oggetto del presente giudizio.

6. - L'INPS deduce in subordine che, ove si volesse riconoscere

nella fattispecie de qua agitur la parità di trattamento dei figli

senza distinzione di sesso, occorrerebbe dichiarare

l'incostituzionalità della norma, non per riconoscere la permanenza

del diritto alla pensione per la figlia passata a nozze, ma per

estendere anche al figlio la perdita della pensione quando il

medesimo contrae matrimonio.

Tale deduzione non può essere accolta, dal momento che - come già

affermato nella citata sentenza n. 164 del 1975 - non può ritenersi

che il matrimonio costituisca presunzione iuris et de iure della non

vivenza del figlio a carico del genitore; fermo restando, quindi,

senza distinzione di sesso, la perdita del diritto solo nel caso che

venga dimostrato il venir meno della vivenza a carico del genitore o

la mancanza degli altri requisiti previsti dalla legge.

7. - Nella presente occasione, pertanto, anche con riguardo alla

speciale disciplina del trattamento pensionistico dei lavoratori dei

pubblici servizi telefonici in concessione, non si può che pervenire

alla stessa conclusione delle predette sentenze di questa Corte,

dichiarando l'illegittimità costituzionale della disposizione che fa

dipendere la cessazione della pensione di riversibilità dal solo

fatto che, diversamente da quanto previsto per l'orfano, la figlia

abbia contratto matrimonio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, lettera a),

della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (Trattamento di previdenza per

gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione),

limitatamente alle parole "e per le figlie".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 maggio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:118 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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