DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 21 DICEMBRE 1996, N. 665 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Successivamente la Corte Costituzionale

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Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 27 gennaio-5 febbraio 1999 n. 14 (in G.U. 1a s.s. 10/02/1999 n. 6) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 15, comma 1, della legge 21 dicembre 1996, n. 665 (Trasformazione in ente di diritto pubblico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale), nella parte in cui dispone che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 490, limitatamente alla convalida - ivi prevista - delle posizioni giuridiche ed economiche attribuite ai sensi dell'art. 107, comma secondo, del regolamento del personale dell'A.A.A.V.T.A.G., approvato con d.P.R. 7 aprile 1983, n. 279."

Testo vigente dal 23 novembre 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 novembre 1996

Confronto con la versione in vigore dal 23 settembre 1996 al 23 novembre 1996. 227 parole tolte, 16 parole aggiunte.

tolto: In deroga a quanto disposto dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ed in attesa della definizione delle dotazioni organiche previa verifica dei carichi di lavoro, l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e' autorizzata ad assumere personale operativo. In deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'articolo 25, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale puo' instaurare, fino al 31 dicembre 1997 e nel limite di ottanta unita' da impiegare in via prioritaria per le attivita' di formazione, rapporti di lavoro a tempo determinato, la cui disciplina verra' definita al momento della loro accensione, per periodi non superiori ad un anno, rinnovabili una sola volta, con personale gia' dipendente dall'Azienda stessa e dall'Aeronautica militare e in possesso delle necessarie abilitazioni e dei requisiti di idoneita' psico-fisica, con eta' non superiore a 57 anni all'atto dell'instaurarsi del predetto rapporto. Il trattamento retributivo e' costituito dal trattamento di quiescenza gia' in godimento, compresa l'indennita' integrativa speciale, e da un compenso aggiuntivo fino al raggiungimento della retribuzione complessiva del personale in servizio di pari livello, anzianita' ed impiego, tenendo conto che il trattamento stesso non comporta la riliquidazione della pensione e non da' diritto alla corresponsione dell'indennita' di fine rapporto.aggiunto: DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 21 DICEMBRE 1996, N. 665

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Successivamente la Corte Costituzionale

    Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 27 gennaio-5 febbraio 1999 n. 14 (in G.U. 1a s.s. 10/02/1999 n. 6) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 15, comma 1, della legge 21 dicembre 1996, n. 665 (Trasformazione in ente di diritto pubblico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale), nella parte in cui dispone che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 490, limitatamente alla convalida - ivi prevista - delle posizioni giuridiche ed economiche attribuite ai sensi dell'art. 107, comma secondo, del regolamento del personale dell'A.A.A.V.T.A.G., approvato con d.P.R. 7 aprile 1983, n. 279."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:1996-09-20;490~art10 · fonte del testo

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