Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 330/1995

    Questione infondata
    17 luglio 1995

    Non è in contrasto con l'art. 3 Cost. la disposizione dell'art. 4 della legge 28 dicembre 1993, n. 561, che, in relazione alla trasformazione, dalla legge stessa disposta, di reati minori in illeciti amministrativi, esclude la applicabilità della depenalizzazione alle violazioni commesse prima della sua entrata in vigore, quando il procedimento penale già risulti definito con sentenza passata in giudicato. Come la Corte ha già reiteratamente puntualizzato, infatti, il principio della retroattività della norma sopravvenuta più favorevole al reo, non essendo stato - a differenza del principio della irretroattività delle disposizioni incriminatrici - costituzionalizzato sub art. 25, secondo comma, Cost., può, conseguentemente, subire deroghe, per via di legislazione ordinaria, quando ne ricorra una sufficiente ragione giustificativa, quale certo deve ritenersi, nella specie, la esigenza di salvaguardare, attraverso l'intangibilità del giudicato, la certezza dei rapporti ormai esauriti. Mentre è senz'altro da escludersi - data la evidente diversità, e conseguente incomparabilità delle rispettive posizioni - che il diverso trattamento dei soggetti, rispettivamente, già condannati con sentenza definitiva, ovvero ancora sottoposti a giudizio, sia suscettibile di censura. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 28 dicembre 1993, n. 561, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - Sulla, non vietata dalla Costituzione, possibile irretroattività della norma penale più favorevole, v. S. nn. 164/1974, 6/1978 e 74/1980. red.: S. Pomodoro

    Art. 4 Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi · Art. 3 cost. · Art. 673 c.p.p. · Art. 1 Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1993 al 1 luglio 1998. 120 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data della sua entrata in vigore quando il procedimento penale non sia stato definito con sentenza passata in giudicato o con decreto irrevocabile. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, in quanto compatibili. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati gli uffici periferici ai quali deve essere inviato il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1993-12-28;561~art4 · fonte del testo

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