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(( Qualora non sia possibile provvedere ai sensi degli articoli 649 e 650, i presidi e i direttori didattici possono conferire con motivato provvedimento supplenze temporanee a norma del presente articolo. I capi d'istituto compilano apposite graduatorie di personale abilitato e non abilitato, in possesso del titolo di studio prescritto per impartire l'insegnamento secondo la normativa italiana, vistate dall'autorita' consolare, relativamente a:

  • a)personale residente nel Paese ospite;
  • b)personale non residente nel Paese ospite. Di norma le supplenze vengono conferite al personale di cui al comma 2, lettera a). Tale conferimento e' disciplinato dalla legge italiana. Tuttavia, qualora non sia possibile nominare personale residente, o qualora nel Paese ospite sia obbligatorio applicare la legge locale in materia, le supplenze possono essere conferite al personale di cui al comma 2, lettera b). La retribuzione dei supplenti e' determinata in relazione alle ore di servizio effettivamente prestate. Per il personale di cui al comma 2, lettera a), essa e' equivalente a quella che percepirebbe in territorio metropolitano per analoghe funzioni o, se piu' favorevole, alla retribuzione corrisposta localmente per analoga attivita'. Per il personale di cui al comma 2, lettera b), essa e' invece determinata sulla base dei criteri fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive integrazioni e modificazioni, con riferimento alla tabella prevista dall'articolo 658. Il personale supplente, residente o non residente, e' nominato per il tempo strettamente necessario ad assicurare l'attivita' didattica. 6. Non si provvede comunque alla nomina di supplenti nel caso di posti di insegnamento disponibili per un numero di giorni inferiori a undici, salvo che nelle istituzioni di cui all'articolo 636.))
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs 27 febbraio 1998, n. 62

19

con decorrenza dal 1 gennaio 1999

Il D.Lgs 27 febbraio 1998, n. 62 ha disposto (con l'art. 47,comma 1) che "le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999 [...]."

Testo in vigore dal 15 aprile 1998 al 31 maggio 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 aprile 1998

Confronto con la versione in vigore dal 19 maggio 1994 al 15 aprile 1998. 43 parole tolte, 181 parole aggiunte in 3 capoversi.

Qualora non sia possibile provvedere ai sensi degli articoli 649 e 650 tolto: i presidi edaggiunto: , i presidi e i direttori didattici possono conferire tolto: supplenze temporanee di insegnamento sulla base di apposite graduatorie compilate dai presidi o direttori didattici stessi ed approvate dalle competenti autorita' consolari, a personale in possesso di un aggiunto: con motivato provvedimento supplenze temporanee a norma del presente articolo. I capi d'istituto compilano apposite graduatorie di personale abilitato e non abilitato, in possesso del titolo di studio tolto: idoneo ad impartire l'insegnamento e, possibilmente, della cittadinanza italiana. aggiunto: prescritto per impartire l'insegnamento secondo la normativa italiana, vistate dall'autorita' consolare, relativamente a:

aggiunto: a) personale residente nel Paese ospite;

aggiunto: b) personale non residente nel Paese ospite. Di norma le supplenze vengono conferite al personale di cui al comma 2, lettera a). Tale conferimento e' disciplinato dalla legge italiana. Tuttavia, qualora non sia possibile nominare personale residente, o qualora nel Paese ospite sia obbligatorio applicare la legge locale in materia, le supplenze possono essere conferite al personale di cui al comma 2, lettera b). La retribuzione dei supplenti e' determinatatolto: , in relazione alle ore di servizio effettivamente prestatetolto: ,aggiunto: . Per il personale di cui al comma 2, lettera a), essa e' equivalente a quella che percepirebbe in territorio metropolitano per analoghe funzioni o, se piu' favorevole, alla retribuzione corrisposta localmente per analoga attivita'. Per il personale di cui al comma 2, lettera b), essa e' invece determinata sulla base dei criteri fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive integrazioni e modificazioni, con riferimento alla tabella prevista dall'articolo 658. aggiunto: Il personale supplente, residente o non residente, e' nominato per il tempo strettamente necessario ad assicurare l'attivita' didattica. 6. Non si provvede comunque alla nomina di supplenti nel caso di posti di insegnamento disponibili per un numero di giorni tolto: inferiore a sei aggiunto: inferiori a undici, salvo che nelle istituzioni di cui all'articolo 636.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs 27 febbraio 1998, n. 62

    Il D.Lgs 27 febbraio 1998, n. 62 ha disposto (con l'art. 47,comma 1) che "le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999 [...]."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art651 · fonte del testo

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