Art. 651 — Supplenze di insegnamento
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 aprile 2017, n. 64.
Abrogato dal 31 maggio 2017
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 aprile 2017, n. 64.
Abrogato dal 31 maggio 2017
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3 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 15 aprile 1998 al 31 maggio 2017. 271 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Qualora non sia possibile provvedere ai sensi degli articoli 649 e 650, i presidi e i direttori didattici possono conferire con motivato provvedimento supplenze temporanee a norma del presente articolo. I capi d'istituto compilano apposite graduatorie di personale abilitato e non abilitato, in possesso del titolo di studio prescritto per impartire l'insegnamento secondo la normativa italiana, vistate dall'autorita' consolare, relativamente a:
tolto: a) personale residente nel Paese ospite;
tolto: b) personale non residente nel Paese ospite. Di norma le supplenze vengono conferite al personale di cui al comma 2, lettera a). Tale conferimento e' disciplinato dalla legge italiana. Tuttavia, qualora non sia possibile nominare personale residente, o qualora nel Paese ospite sia obbligatorio applicare la legge locale in materia, le supplenze possono essere conferite al personale di cui al comma 2, lettera b). La retribuzione dei supplenti e' determinata in relazione alle ore di servizio effettivamente prestate. Per il personale di cui al comma 2, lettera a), essa e' equivalente a quella che percepirebbe in territorio metropolitano per analoghe funzioni o, se piu' favorevole, alla retribuzione corrisposta localmente per analoga attivita'. Per il personale di cui al comma 2, lettera b), essa e' invece determinata sulla base dei criteri fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive integrazioni e modificazioni, con riferimento alla tabella prevista dall'articolo 658. Il personale supplente, residente o non residente, e' nominato per il tempo strettamente necessario ad assicurare l'attivita' didattica. 6. Non si provvede comunque alla nomina di supplenti nel caso di posti di insegnamento disponibili per un numero di giorni inferiori a undici, salvo che nelle istituzioni di cui all'articolo 636.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art651 · fonte del testo
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