Art. 603 — Parametri di valutazione della produttività del sistema scolastico
Articolo abrogato dal d.p.r. 8 marzo 1999, n. 275.
Abrogato dal 1 settembre 2000
Articolo abrogato dal d.p.r. 8 marzo 1999, n. 275.
Abrogato dal 1 settembre 2000
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2 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 19 maggio 1994 al 1 settembre 2000. 287 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Nel quadro della definizione di strumenti idonei al conseguimento di una maggiore produttivita' del sistema scolastico ed al raggiungimento di obiettivi di qualita', il Ministro della pubblica istruzione provvede alla determinazione di parametri di valutazione dell'efficacia della spesa che tengano conto dei vari fenomeni che, condizionando l'attuazione del diritto allo studio, si riflettono sui livelli qualitativi dell'istruzione. A tal fine provvede altresi' all'individuazionedi adeguati metodi di rilevamento dei processi e dei risultati del servizio scolastico, in termini di preparazione generale e di preparazione specifica. Definiti metodi e strumenti di cui al comma 1, il Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, stabilisce un programma triennale di interventi articolati nel territorio, da realizzare in ciascun anno, al fine di conseguire una migliore qualita' dell'offerta educativa ed, in particolare, il graduale superamento dei fenomeni di evasione dall'obbligo scolastico, di ripetenza e di interruzione della frequenza scolastica, di ritardo nel corso degli studi e di abbandono della scuola, soprattutto nelle aree di maggior disagio scolastico. Per l'acquisizione delle competenze scientifiche e tecnologiche necessarie, per la realizzazione del programma, per l'analisi sistematica dei risultati rilevati e per la verifica dell'idoneita' degli interventi disposti, il Ministro della pubblica istruzione si avvale della collaborazione del Centro europeo dell'educazione, della Biblioteca di documentazione pedagogica, degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, nonche' di enti specializzati, universitari e non universitari, pubblici e privati, e di associazioni di tutela dei diritti dei cittadini e della qualita' di servizi. Ai fini della verifica degli obiettivi conseguiti il Ministero provvede a presentare una relazione annuale concernente gli interventi effettuati, compresi quelli volti all'ottimizzazione dei flussi di spesa, i cui dati sono valutati in sede di determinazione degli stanziamenti di bilancio.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art603 · fonte del testo
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