All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 21, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificita' delle funzioni e sulla base ((degli strumenti e dei dati a disposizione del sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito nonche')) del Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici, adottato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, che stabilisce gli indirizzi per la definizione degli obiettivi strategici volti ad assicurare il buon andamento dell'azione dirigenziale e individua i soggetti che intervengono nella procedura di valutazione, in coerenza con la direttiva generale del Ministro dell'istruzione e del merito, di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.». All'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il primo periodo e' soppresso;
  • b)al secondo periodo, dopo le parole: «la valutazione», sono inserite le seguenti: «dei dirigenti scolastici»;
  • c)al terzo periodo, le parole: «la valutazione dei dirigenti scolastici e» sono soppresse. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025. Alla relativa attuazione si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il decreto di cui all'articolo 25, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente articolo, e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Testo vigente dal 31 luglio 2024

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 31 luglio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 31 maggio 2024 al 31 luglio 2024. 17 parole aggiunte.

… ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificita' delle funzioni e sulla base aggiunto: degli strumenti e dei dati a disposizione del sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito nonche' del Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici, adottato con decreto …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2024-05-31;71~art13 · fonte del testo

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