Art. 193-ter — Calendario scolastico e tempi dell'attività didattica
Articolo abrogato dal d.p.r. 8 marzo 1999, n. 275.
Abrogato dal 1 settembre 2000
Articolo abrogato dal d.p.r. 8 marzo 1999, n. 275.
Abrogato dal 1 settembre 2000
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 26 agosto 1995 al 1 settembre 2000. 166 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Gli interventi di cui all'articolo 193-bis, comma 1, salvo quelli destinati agli studenti di cui al comma 3 del medesimo articolo, si svolgono durante tutto l'anno scolastico. Ogni istituto, nella sua autonomia, ne stabilisce le modalita' temporali ed organizzative, anche con opportuni adattamenti del calendario scolastico. Nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, gli organi competenti delle istituzioni scolastiche sono autorizzati a deliberare una scansione flessibile delle lezioni anche diversa da quella settimanale, a condizione che ciascun docente assolva ai propri obblighi di servizio e che sia garantito il numero di ore annuo di insegnamento previsto per ciascuna disciplina. Nell'ambito di tale flessibilita' e' assicurato lo svolgimento degli interventi didattici ed educativi integrativi anche nei confronti degli studenti dei corsi serali. 3. Per gli interventi didattici ed educativi integrativi di cui all'articolo 193-bis, comma 1, primo periodo, e comma 3, puo' essere prevista un'articolazione diversa da quella per classe, in considerazione degli obiettivi formativi da raggiungere e nei limiti delle disponibilita' di bilancioaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art193ter · fonte del testo
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