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Sino al perfezionamento dei contratti collettivi di lavoro di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, l'orario di servizio del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario e' determinato in 36 ore settimanali. Tale orario puo' essere articolato anche con criteri di flessibilita', con turnazioni e recuperi, sulla base delle esigenze di servizio e delle necessita' degli utenti. L'articolazione dell'orario e' disposta sulla base delle norme stabilite nella contrattazione. Il consiglio d'istituto stabilisce i criteri generali per la fissazione dei turni di servizio, che devono essere continuativi, salvo quanto previsto dal comma 2, in relazione alle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche, tenuto conto, anche, di tutte le attivita' parascolastiche ed interscolastiche comprese nei programmi compilati in attuazione dell'articolo 10, comma 2, lettera e).

Testo in vigore dal 19 maggio 1994 al 5 luglio 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art571 · fonte del testo

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