Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368.
Abrogato dal 24 ottobre 2001
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368.
Abrogato dal 24 ottobre 2001
3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
La denunciata disparità di trattamento tra lavoratori marittimi e lavoratori comuni in ordine alla trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, non è superabile mediante una pronuncia che - come richiesto dal giudice rimettente - estenda automaticamente la disciplina 'ex' art. 2, L. n. 230 del 1962, ai contratti di arruolamento marittimo a tempo e a viaggio (specificamente regolati dagli artt. 325 e 326 cod. nav.), essendo bensì necessario l'intervento del legislatore, ai fini di una perequazione adeguata, che tenga conto delle esigenze connesse alla specificità del lavoro marittimo, nonché dei necessari raccordi tra la disciplina specifica della durata e la normativa collegata, in una visione organica e approfondita del codice della navigazione. Ne' a diversa conclusione può indurre la L. n. 84 del 1986, la quale - regolando fattispecie di lavoro a termine nel diverso settore della navigazione aerea - non influisce sulla disciplina del contratto di lavoro nautico. (Inammissibilità della questione di costituzionalità dell'art. 2, secondo comma, L. 18 aprile 1962, n. 230 e degli artt. 325 e 326 cod. nav., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - Sul progressivo avvicinamento tra lavoro marittimo e lavoro comune, S. nn. 41/1991, 96/1987; sulla prevalenza della disciplina speciale rispetto a quella comune, S. n. 63/1987. red.: L.I. rev.: S.P.
Art. 2 Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato · Art. 325 c.nav. · Art. 326 c.nav. · Art. 3 cost.
Manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza e per omesso riferimento alla fattispecie concreta oggetto del giudizio 'a quò. - S. nn. 395/1992, 400/1992 e 409/1992; O. nn. 389/1992 e 439/1991.
Art. 2 Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato · Art. 3 cost. · Art. 23 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Riuniti in giudizi, Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, quindicesimo e diciottesimo comma, del Decreto Legge 10 novembre 1978, n. 702 ("Disposizione in materia di finanza locale") convertito, con modificazioni, in legge 8 gennaio 1979, n. 3, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 97 Cost., dal Pretore di Ancona e…
Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 35 cost. · Art. 97 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 19 luglio 1997 al 24 ottobre 2001. 285 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il termine del contratto a tempo determinato puo' essere, con il consenso del lavoratore, eccezionalmente prorogato, non piu' di una volta e per un tempo non superiore alla durata del contratto iniziale, quando la proroga sia richiesta da esigenze contingenti ed imprevedibili e si riferisca alla stessa attivita' lavorativa per la quale il contratto e' stato stipulato a tempo determinato, ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20 per cento fino al decimo giorno successivo, al 40 per cento per ciascun giorno ulteriore. Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi ovvero oltre il trentesimo negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di dieci giorni ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata, rispettivamente, inferiore o superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Quando si tratti di due assunzioni successive a termine, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto. Il contratto si considera egualmente a tempo indeterminato quando il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di quindici ovvero trenta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata rispettivamente inferiore o superiore a sei mesi e, in ogni caso, quando si tratti di assunzioni successive a termine intese ad eludere le disposizioni della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2001, N. 368
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-04-18;230~art2 · fonte del testo
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