Art. 506 — Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale

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Al personale di cui al presente titolo si applica quanto disposto dagli articoli dal 91 al 99 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. (( I provvedimenti di sospensione cautelare obbligatoria sono disposti dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale. )) La sospensione cautelare facoltativa e' disposta, in ogni caso, dal Ministero della pubblica istruzione. (( Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, la sospensione cautelare puo' essere disposta, nei confronti del personale docente, dal dirigente scolastico, salvo convalida da parte del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale cui il provvedimento deve essere immediatamente comunicato, e, nei confronti dei dirigenti scolastici, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale. In mancanza di convalida da parte del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, entro il termine di dieci giorni dalla relativa adozione, della sospensione cautelare disposta nei confronti del personale docente, il provvedimento di sospensione e' revocato di diritto. Analogamente, in mancanza di conferma da parte dello stesso dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, entro il medesimo termine di cui al secondo periodo, della sospensione cautelare disposta nei confronti dei dirigenti scolastici, il provvedimento e' revocato di diritto. )) La sospensione e' disposta immediatamente d'ufficio nei casi di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16. La sospensione cosi' disposta cessa quando nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorche' con rinvio. L'organo competente a provvedere al riguardo e' determinato ai sensi del comma 2.

Testo in vigore dal 27 ottobre 2007 al 15 novembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 ottobre 2007

Confronto con la versione in vigore dal 21 novembre 1994 al 27 ottobre 2007. 60 parole tolte, 89 parole aggiunte in 3 capoversi.

… Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I provvedimenti di sospensione cautelare obbligatoria sono dispostitolto: :

tolto: a) dal provveditore agli studi, quando si tratta di personale appartenente ai ruoli provinciali;

tolto: b) dal direttore generale o dal capo del servizio centrale competente, quando si tratta di personale appartenente ai ruoli nazionali aggiunto: dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale. La sospensione cautelare facoltativa e' disposta, in ogni caso, dal Ministero della pubblica istruzione. Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, la sospensione cautelare puo' essere disposta tolto: dal direttore didattico o dal preside, sentito il collegio dei docenti per ilaggiunto: , nei confronti del personale docente, tolto: o dal provveditore agli studi per il personale direttivo aggiunto: dal dirigente scolastico, salvo convalida da parte tolto: dell'autorita' competente aggiunto: del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale cui il provvedimento tolto: dovra' aggiunto: deve essere immediatamente comunicatoaggiunto: , e, nei confronti dei dirigenti scolastici, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale. In mancanza di convalida aggiunto: da parte del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, entro il termine di dieci giorni tolto: dall'adozione aggiunto: dalla relativa adozione, della sospensione cautelare disposta nei confronti del personale docente, il provvedimento di sospensione aggiunto: e' revocato di diritto. Analogamente, in mancanza di conferma da parte dello stesso dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, entro il medesimo termine di cui al secondo periodo, della sospensione cautelare disposta nei confronti dei dirigenti scolastici, il provvedimento e' revocato di diritto. La sospensione e' disposta immediatamente d'ufficio nei casi di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art506 · fonte del testo

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