(( Presso ogni istituzione scolastica ed educativa e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, e' presieduto dal dirigente scolastico ed e' costituito dai seguenti componenti:

  • a)tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
  • b)due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;
  • c)un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
  • a)della qualita' dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonche' del successo formativo e scolastico degli studenti;
  • b)dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonche' della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
  • c)delle responsabilita' assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale. Il comitato esprime altresi' il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato e' composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed e' integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor. 5. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresi' le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501)) 67
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 13 luglio 2015, n. 107

67

La L. 13 luglio 2015, n. 107 ha disposto (con l'art. 1, comma 129) che la presente modifica ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge 107/2015.

Testo vigente dal 16 luglio 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 16 luglio 2015

Confronto con la versione in vigore dal 19 maggio 1994 al 16 luglio 2015. 149 parole tolte, 278 parole aggiunte in 7 capoversi.

Presso ogni tolto: circolo didattico o istituto scolastico e' istituito aggiunto: istituzione scolastica ed educativa e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione tolto: del servizio dei docenti. Il comitato tolto: e' formato, oltre che dal direttore didattico o dal preside, che ne e' il presidente, da 2 o 4 docenti quali membri effettivi e da 1 o 2 docenti quali membri supplenti, a seconda che la scuola o istituto abbia sino a 50 oppure piu' di 50 docenti. I membri del comitato sono eletti dal collegio dei docenti nel suo seno. La valutazione del aggiunto: ha durata di tre anni scolastici, e' presieduto dal dirigente scolastico ed e' costituito dai seguenti componenti:

aggiunto: a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;

aggiunto: b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;

aggiunto: c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

aggiunto: a) della qualita' dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonche' del successo formativo e scolastico degli studenti;

aggiunto: b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonche' della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;

aggiunto: c) delle responsabilita' assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale. Il comitato esprime altresi' il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato e' composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed e' integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor. 5. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 tolto: ha luogo su richiesta dell'interessatoaggiunto: , previa relazione del tolto: direttore didattico o del preside. Alla eventuale aggiunto: dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un tolto: membro del comitato provvede il comitato stesso, ai cui lavori, in tal caso, aggiunto: docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessatotolto: . Il comitato dura in carica un anno scolastico. Le funzioni di segretario del comitato sono attribuite dal presidente ad uno dei docenti membro del comitato stesso. Il comitato di valutazione del servizio aggiunto: e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresi' le competenze tolto: previste dagli articoli 440 e 501 in materia di anno di formazione aggiunto: per la riabilitazione del personale docente tolto: del circolo o istituto e di riabilitazione del personale docente.aggiunto: , di cui all'articolo 501

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 13 luglio 2015, n. 107

    La L. 13 luglio 2015, n. 107 ha disposto (con l'art. 1, comma 129) che la presente modifica ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge 107/2015.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art11 · fonte del testo

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