Sino al perfezionamento dei contratti collettivi di lavoro, di cui all'articolo 447, rimane fermo il diritto del personale direttivo, docente ed educativo (( a trenta giorni lavorativi di congedo ordinario nell'anno scolastico.)) Il diritto al congedo ordinario e' irrinunciabile. Il congedo ordinario deve essere fruito, compatibilmente con le esigenze di servizio, durante i periodi di sospensione delle attivita' didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione del congedo medesimo e' consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente ed educativo, l'esercizio di tale facolta' e' subordinato alla possibilita' di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti. La ricorrenza del Santo Patrono, se ricadente in giornata lavorativa, e' considerata aggiuntiva al congedo ordinario. Al personale della scuola e' attribuito, in aggiunta ai periodi di congedo, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue:

  • a)due giornate aggiunte al congedo ordinario;
  • b)quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto dell'esigenza di servizio. Le quattro giornate di riposo, di cui alla lettera b) del comma 5, devono essere fruite dal personale docente nel corso dell'anno solare cui si riferiscono e, in ogni caso, esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi intrannuali di sospensione dell'attivita' didattica.

Testo vigente dal 6 luglio 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 luglio 1994

Confronto con la versione in vigore dal 19 maggio 1994 al 6 luglio 1994. 1 parola tolta.

Sino al perfezionamento dei contratti collettivi di lavoro, di cui all'articolo 447, rimane fermo il diritto del personale direttivo, docente ed educativo a trenta giorni tolto: non lavorativi di congedo ordinario nell'anno scolastico. Il diritto al congedo ordinario e' irrinunciabile. …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art449 · fonte del testo

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