L'impiegato ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario retribuito di un mese, da usufruire in un solo periodo continuativo, compatibilmente con le esigenze di servizio. Egli puo' chiedere di distribuire il congedo in piu' periodi. Il diritto al congedo matura dopo un anno di effettivo servizio, e non e' rinunciabile. Il godimento del congedo entro l'anno puo' essere rinviato o interrotto per eccezionali esigenze di servizio; in tal caso l'impiegato ha diritto al cumulo dei congedi entro l'anno successivo.

Testo vigente dal 29 ottobre 1960

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196~art82 · fonte del testo

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