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L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo mediante concorsi per titoli ed esami e mediante concorsi per soli titoli; a ciascun tipo di concorso e' assegnato annualmente il 50 per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali. L'indizione dei concorsi e' subordinata alla previsione del verificarsi, nel triennio di riferimento, di un'effettiva disponibilita' di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 442 e 470, comma 1, per le nuove nomine, nonche' del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati al parallelo concorso per titoli; analogamente si provvede nel caso inverso. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva. All'indizione dei concorsi per titoli ed esami provvede il Ministero della pubblica istruzione. Ferme restando le competenze per quanto riguarda l'indizione dei concorsi e l'approvazione degli atti, le prove di esame o l'intera procedura dei concorsi per titoli ed esami sono svolte nelle sedi regionali, sub-regionali e provinciali indicate dal Ministero della pubblica istruzione all'atto della fissazione delle sedi e del diario degli esami. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero della pubblica istruzione dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando il provveditore agli studi o il sovrintendente scolastico regionale che deve curare l'espletamento dei concorsi cosi' accorpati. Per analoghe esigenze di contenimento delle spese e per garantire la copertura, con personale docente di ruolo, delle cattedre e dei posti vacanti e disponibili, il Ministero della pubblica istruzione puo' indire concorsi su base regionale, indicando il capo dell'ufficio scolastico regionale o provinciale che e' chiamato a curare l'espletamento del concorso accorpato. All'indizione dei concorsi per soli titoli provvede il Ministero della pubblica istruzione. I Provveditori agli studi curano l'espletamento dei concorsi per soli titoli di accesso ai ruoli del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado. I bandi relativi al personale educativo, al personale docente della scuola materna e della scuola elementare, fissano, oltre ai posti di ruolo normale, i posti delle scuole e sezioni speciali, da conferire agli aspiranti che, in possesso dei titoli di specializzazione richiesti, ne facciano domanda.

Testo in vigore dal 19 maggio 1994 al 25 maggio 1999

Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art399 · fonte del testo

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