Art. 366 — Scuole ed istituzioni culturali straniere in Italia

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 maggio 1994 al 5 febbraio 2006. Leggi il testo vigente →

Fatto salvo quanto previsto per i cittadini ed enti degli Stati membri dell'Unione Europea e quanto stabilito nell'articolo 353, comma 4, i cittadini e gli enti stranieri, che intendono istituire o gestire, nel territorio della Repubblica, scuole di qualunque ordine e grado, ed organismi culturali di qualunque tipo, quali accademie, corsi di lingue, istituti di cultura e d'arte, doposcuola, convitti, collegi, pensionati, corsi di conferenze e simili, devono essere muniti di una speciale autorizzazione. Le domande di autorizzazione devono essere presentate al prefetto della provincia, che le trasmette al Ministero degli affari esteri, il quale le inoltra al Ministero della pubblica istruzione, che delibera sulla concessione dell'autorizzazione. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a quelle scuole e a quegli organismi culturali di proprieta' o diretta emanazione di persone od enti italiani, indirettamente promossi da enti o persone straniere o che siano controllati da tali enti o persone o che comunque con essi abbiano rapporti amministrativi, a meno che non si versi nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4 dell' articolo 353. La vigilanza ed il controllo sulle scuole e sugli organismi culturali di cui ai commi 1 e 2 sono esercitati dal Ministero della pubblica istruzione e dai provveditorati agli studi. Per l'esercizio di tali funzioni apposite direttive sono impartite dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri. Il Ministro della pubblica istruzione puo', con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro degli affari esteri, ordinare la soppressione di quegli organismi culturali e la chiusura di quelle scuole straniere che, a suo giudizio, non siano ritenute idonee a continuare la propria attivita'. In casi, pero', d'urgenza determinata da particolari contingenze, il prefetto competente per territorio puo' ordinare la chiusura provvisoria di scuole od organismi culturali stranieri, informandone i competenti Ministeri. Le scuole e gli organismi culturali stranieri istituiti a seguito di accordi internazionali, svolgono la propria attivita' nel modo indicato nei detti accordi. Sono tuttavia tenuti a fornire al Ministero della pubblica istruzione tutte le notizie che da questo siano ad essi eventualmente richieste.

Testo in vigore dal 19 maggio 1994 al 5 febbraio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art366 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari