Le scuole non statali e i corsi di cui all'articolo 352 possono essere aperti al pubblico e gestiti soltanto da cittadini italiani che abbiano compiuto il trentesimo anno di eta' e siano in possesso dei necessari requisiti professionali e morali. A tal fine sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica. La stessa facolta' di cui al comma 1 e' riconosciuta alle persone giuridiche italiane ma in tal caso i requisiti sopra indicati per le persone fisiche devono essere posseduti dal rappresentante legale dell'ente. E' fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria sulla equiparazione ai cittadini ed enti italiani, per quanto concerne l' apertura e la gestione di istituzioni scolastiche, dei cittadini ed enti degli Stati membri dell'Unione Europea. Non sono considerati stranieri agli effetti di quanto previsto dall'articolo 366 e sono quindi sottoposti all'esclusiva vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, in conformita' a quanto previsto nel presente titolo, le scuole, i corsi e gli organismi culturali mantenuti da enti religiosi stranieri dipendenti dalla Santa Sede che abbiano ottenuto la personalita' giuridica in Italia. Fatto salvo quanto previsto nei commi 3 e 4 l'apertura e il funzionamento di scuole e corsi gestiti da cittadini ed enti stranieri sono disciplinati dall'articolo 366. 43

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27

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Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27 ha disposto (con l'art. 1-bis,comma 7) che sono fatte salve le disposizioni degli articoli 336, 339, 340, 341, 342, 345, 352, comma 6, degli articoli 353, 358, comma 5, e degli articoli 362 e 363, che si applicano con riferimento alle scuole paritarie, nonche' per le disposizioni dell'articolo 366, riguardanti le scuole e le istituzioni culturali straniere in Italia; inoltre l'articolo 353 si applica anche alle scuole non paritarie.

Testo vigente dal 5 febbraio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 5 febbraio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 19 maggio 1994 al 5 febbraio 2006.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27

    Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27 ha disposto (con l'art. 1-bis,comma 7) che sono fatte salve le disposizioni degli articoli 336, 339, 340, 341, 342, 345, 352, comma 6, degli articoli 353, 358, comma 5, e degli articoli 362 e 363, che si applicano con riferimento alle scuole paritarie, nonche' per le disposizioni dell'articolo 366, riguardanti le scuole e le istituzioni culturali straniere in Italia; inoltre l'articolo 353 si applica anche alle scuole non paritarie.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art353 · fonte del testo

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