Art. 379 — Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dai lavoratori italiani e loro congiunti emigrati

I (( cittadini di Stati membri dell'Unione europea, degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica)) che abbiano conseguito (( in uno Stato diverso dall'Italia)) un titolo di studio nelle scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementare e media possono ottenere l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di studio italiani a condizione che sostengano una prova integrativa di lingua e cultura generale italiana secondo le norme e i programmi stabiliti con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro degli affari esteri. Dalla prova integrativa sono esentati coloro che producano l' attestato di frequenza con profitto delle classi o corsi istituiti (( in uno Stato diverso dall'Italia)) dal Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 636, comma 1, lettere a) e b), ovvero siano in possesso di un titolo straniero che comprenda la lingua italiana tra le materie classificate. I provveditori agli studi, accertate le condizioni previste nei commi 1 e 2, rilasciano il documento comprovante l'equipollenza sulla base di tabelle stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri. I (( cittadini di Stati membri dell'Unione europea, degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica)) che abbiano conseguito (( in uno Stato diverso dall'Italia)) un titolo finale di studio nelle scuole straniere corrispondenti agli istituti italiani di istruzione secondaria superiore o di istruzione professionale possono ottenere l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di studio finali italiani a condizione che sostengano le prove integrative eventualmente ritenute necessarie per ciascun tipo di titolo di studio straniero da una apposita commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione, composta di 7 membri, uno dei quali designato dal Ministero degli affari esteri. Le prove sono sostenute nella sede stabilita dal provveditore agli studi al quale e' stata presentata la domanda dell'interessato. I programmi e le modalita' di svolgimento delle prove sono stabiliti con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro degli affari esteri. Il documento comprovante l'equipollenza e' rilasciato dal provveditore agli studi. La validita' in Italia di attestati di qualifica professionale acquisiti (( in uno Stato diverso dall'Italia)) da (( cittadini di Stati membri dell'Unione europea, degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica)), diversi da quelli considerati nel terzo comma dell' articolo 4 della legge 3 marzo 1971, n. 153, e' concessa sulla base di tabelle di equipollenza approvate con provvedimenti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi d'intesa con il Ministro degli affari esteri e sentito il Ministro della pubblica istruzione ove si tratti di questioni rientranti anche nella sua competenza. Il documento comprovante l'estensione della validita' e' rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 2006, N. 29)).

Testo vigente dal 23 febbraio 2006

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Che cosa è cambiato dal 23 febbraio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1994 al 23 febbraio 2006. 43 parole tolte, 84 parole aggiunte.

I tolto: lavoratori italiani e loro congiunti emigrati aggiunto: cittadini di Stati membri dell'Unione europea, degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica che abbiano conseguito tolto: all'estero aggiunto: in uno Stato diverso dall'Italia un titolo di studio nelle scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementare e … coloro che producano l' attestato di frequenza con profitto delle classi o corsi istituiti tolto: all'estero aggiunto: in uno Stato diverso dall'Italia dal Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 636, comma 1, lettere a) … Consiglio nazionale della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri. I tolto: lavoratori italiani e i loro congiunti emigrati aggiunto: cittadini di Stati membri dell'Unione europea, degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica che abbiano conseguito tolto: all'estero aggiunto: in uno Stato diverso dall'Italia un titolo finale di studio nelle scuole straniere corrispondenti agli istituti italiani di … dal provveditore agli studi. La validita' in Italia di attestati di qualifica professionale acquisiti tolto: all'estero da lavoratori italiani o loro congiunti emigrati aggiunto: in uno Stato diverso dall'Italia da cittadini di Stati membri dell'Unione europea, degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica, diversi da quelli considerati nel terzo comma dell' articolo 4 della legge 3 … comprovante l'estensione della validita' e' rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. tolto: Gli interessati devono esibire un attestato della autorita' consolare comprovante la condizione di lavoratori italiani o loro congiunti emigrati aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 2006, N. 29.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art379 · fonte del testo

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