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Il dirigente generale competente, con provvedimento motivato dispone, a seconda dei casi, la sospensione o la revoca del pareggiamento o del riconoscimento legale o la chiusura della scuola pareggiata o riconosciuta, quando da questa non siano osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti, quando sia stata accertata la sopravvenuta mancanza di una delle condizioni stabilite per la concessione del beneficio o quando sussistano gravi ragioni di ordine morale e didattico. Con regolamento governativo da emanarsi su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati la durata e gli effetti della sospensione del pareggiamento o del riconoscimento legale. Ispezioni disposte dai Provveditori agli studi o dal Ministero della pubblica istruzione accertano che nelle scuole legalmente riconosciute e pareggiate permangano valide ed efficaci le condizioni stabilite, rispettivamente, per il riconoscimento legale e per il pareggiamento.

Testo in vigore dal 19 maggio 1994 al 5 febbraio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art359 · fonte del testo

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