Art. 359 — Provvedimenti sanzionatori
Articolo abrogato dal d.l. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla l. 3 febbraio 2006, n. 27.
Abrogato dal 5 febbraio 2006
Articolo abrogato dal d.l. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla l. 3 febbraio 2006, n. 27.
Abrogato dal 5 febbraio 2006
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 19 maggio 1994 al 5 febbraio 2006. 142 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il dirigente generale competente, con provvedimento motivato dispone, a seconda dei casi, la sospensione o la revoca del pareggiamento o del riconoscimento legale o la chiusura della scuola pareggiata o riconosciuta, quando da questa non siano osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti, quando sia stata accertata la sopravvenuta mancanza di una delle condizioni stabilite per la concessione del beneficio o quando sussistano gravi ragioni di ordine morale e didattico. Con regolamento governativo da emanarsi su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati la durata e gli effetti della sospensione del pareggiamento o del riconoscimento legale. Ispezioni disposte dai Provveditori agli studi o dal Ministero della pubblica istruzione accertano che nelle scuole legalmente riconosciute e pareggiate permangano valide ed efficaci le condizioni stabilite, rispettivamente, per il riconoscimento legale e per il pareggiamento.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art359 · fonte del testo
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