Art. 354 — Chiusura dell'istituzione scolastica
Articolo abrogato dal d.l. 5 dicembre 2005, n. 250,convertito con modificazioni dalla l. 3 febbraio 2006, n. 27.
Abrogato dal 5 febbraio 2006
Articolo abrogato dal d.l. 5 dicembre 2005, n. 250,convertito con modificazioni dalla l. 3 febbraio 2006, n. 27.
Abrogato dal 5 febbraio 2006
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2 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 19 maggio 1994 al 5 febbraio 2006. 56 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il dirigente generale competente puo' disporre per ragioni di ordine morale e didattico, con provvedimento motivato, la chiusura di scuole o di corsi. Il provvedimento e' immediatamente esecutivo. Qualora il provvedimento di chiusura debba essere adottato nei confronti di una scuola o corso dipendente dall'autorita' ecclesiastica si applica il disposto di cui all'articolo 362, comma 1.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250,CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art354 · fonte del testo
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